- Il trasferimento del genitore collocatario
- Bigenitorialità e prevalente interesse del minore
- Bigenitorialità come espressione del diritto fondamentale del genitore
Il trasferimento del genitore collocatario
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La vicenda prende avvio dalla richiesta avanzata dalla madre del minore, designata quale genitore collocatario del figlio, la quale domandava la revisione degli accordi in precedenza pattuiti tra gli ex-coniugi per la regolamentazione del loro rapporto con il figlio.
In particolare, per quanto qui interessa, la madre aveva domandato al Tribunale di Monza di autorizzare il trasferimento con sé del figlio presso altra città rispetto a quella di origine, al fine di potersi ricongiungere con il nuovo marito.
Il padre aveva contestato tale richiesta, rappresentando che il trasferimento non avrebbe giovato al minore e che non era giustificato da nessun'altra ragione se non dalla soddisfazione personale della madre. Peraltro, il padre aveva rappresentato che nei precedenti accordi era stata espressamente esclusa la possibilità di tale trasferimento, considerato che, già a quell'epoca, la relazione della madre con colui che sarebbe poi divenuto l'attuale marito era in essere ed il padre temeva tale eventualità.
Dalla descrizione dei fatti e degli accordi formalmente assunti dalle parti era inoltre emerso come, nonostante il figlio vivesse presso l'abitazione della madre, lo stesso trascorresse molto tempo anche con il padre. Quest'ultimo era dunque presente in egual misura nella vita del figlio, partecipando attivamente alla sua vita privata e scolastica ed esercitando la propria responsabilità genitoriale congiuntamente alla madre, avendo gli ex coniugi concordato un regime di affidamento condiviso.
Bigenitorialità e prevalente interesse del minore
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Rispetto alle circostanze e alle contestazioni sopra rappresentate, il giudice di primo grado, con sentenza n. 2667/2023 (sotto allegata), ha respinto le richieste avanzate dalla madre ed ha accolto le ragioni del padre.
Il Tribunale, nell'adottare la propria decisione, ha anzitutto illustrato il quadro normativo, di derivazione nazionale e comunitaria, nell'ambito del quale si colloca la vicenda in esame, facendo in particolare riferimento all'art. 2 della Costituzione e all'art. 8 della CEDU, che si occupano di tutelare i diritti alla bigenitorialità e all'identità personale del minore. In particolare, l'identità personale viene garantita tramite la tutela del diritto al nome, alla nazionalità, alle relazioni familiari e alla parità di discendenza da entrambe le figure genitoriali.
Posta tale premessa di carattere normativo, il Giudice si è poi soffermato sul contenuto dell'accordo in precedenza raggiunto tra le parti e ha compiuto una prospettazione di quelli che avrebbero potuto essere i futuri scenari nel caso in cui la madre si fosse effettivamente trasferita con il figlio presso altra città, distante molti chilometri da quella originaria.
Per quanto in particolare attiene tale ultimo argomento, il Tribunale ha rappresentato che il trasferimento avrebbe costituito, per il padre, un gravoso e non giustificato esborso economico (considerati i costi di trasporto e di pernottamento) e, per il figlio, un pregiudizio al proprio diritto "ad intrattenere con entrambi (i genitori) contatti regolari e diretti, che consentano lo sviluppo di relazioni personali e la conservazione del legame con entrambi gli individui da cui egli è stato generato e che ne costituiscono il primo riferimento affettivo".
In tal senso, il Tribunale ha proseguito affermando che "anche nella giurisprudenza della CGUE, una misura che impedisca al minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i suoi genitori potrebbe essere giustificata soltanto da un altro interesse del minore di importanza tale da comportarne il prevalere sull'interesse sotteso al citato diritto fondamentale", interesse in questo caso insussistente, come sopra esposto.
Bigenitorialità come espressione del diritto fondamentale del genitore
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Sul punto, il Giudice di prime cure, ha quindi concluso il proprio esame evidenziando che "fermo il limite del supremo interesse del minore, la bigenitorialità costituisce anche espressione di un diritto fondamentale del genitore, sia in relazione alla tutela dello stesso come individuo, sia in relazione alla uguaglianza nella coppia genitoriale, ex articoli 2 e 3 della Costituzione".
Sulla scorta di tale principio, il Tribunale ha quindi ritenuto che "ove la ricorrente decidesse comunque di trasferirsi per raggiungere il marito, il minore verrà collocato anagraficamente presso il padre e la madre potrà vederlo e tenerlo con sé con le modalità di cui in dispositivo, anche eventualmente appoggiandosi alla propria famiglia di origine che (ivi) vive (…) al fine di garantire comunque ampia frequentazione tra la madre e il minore. Tale soluzione appare comunque meno gravosa di quella prospettata (dalla madre) perché non determinerebbe oneri economici connessi al pernottamento alberghiero (stante che la madre) potrebbe tenere con sé presso la propria casa (…) o presso quella dei nonni e consentirebbe a (…) di godere di tempo con la madre in ambiente domestico".
In ragione delle motivazioni sopra esposte, il Tribunale ha dunque respinto la richiesta di trasferimento formulata dalla madre.
Si ringrazia l'Avv. Cristina dal Maso per l'invio del provvedimento
Scarica pdf Trib. Monza n. 2667/2023