La sospensione della polizza assicurativa
Nella vicenda in esame, a seguito di un incidente stradale che aveva portato al decesso della vittima coinvolta, i parenti della stessa avevano adito il Giudice di primo grado e successivamente la Corte d'Appello per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'incidente prodotto a danno proprio e del proprio congiunto.
Di particolare interesse nella presente trattazione, è il fatto che i Giudici del merito hanno ritenuto che non fosse configurabile la legittimazione passiva della compagnia assicuratrice in questione poiché il cliente/danneggiante aveva tardivamente pagato il premio assicurativo, corrispondendolo successivamente ai 15 giorni di tolleranza previsti per legge e indicati nel contratto assicurativo. L'incidente interveniva il medesimo giorno in cui la vittima aveva pagato tardivamente il premio assicurativo, con la conseguenza che la copertura, stante la ricostruzione dei Giudici sul punto, non era garantita poiché, da un lato sospesa, come sopra rappresentato e, dall'altro lato, non ancora operante considerato che la copertura è attiva a partire dalle 24 ore successive al pagamento del premio.
Avverso la decisione assunta dalla Corte d'Appello di Napoli i parenti delle vittime avevano proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando, per quanto qui rileva, il fatto che la Corte territoriale avesse ritenuto la compagnia assicuratrice non tenuta al risarcimento del danno prodotto dal loro assicurato, poiché la polizza era sospesa al momento del verificarsi dell'evento, senza tuttavia tener conto di quanto stabilito all'art. 7 della legge n. 990/1969, secondo cui viene fatto salvo quanto previsto al comma 2, dell'art. 1901 c.c.
Cassazione: ritardo nel pagamento dei premi successivi al primo
Dopo aver ripercorso i fatti di causa e le risultanze delle precedenti fasi di giudizio, la Corte (con sentenza n. 33790/2023 sotto allegata), per quanto qui rileva, ha in primo luogo esaminato il quadro normativo di riferimento in tema di effetti conseguenti al ritardato pagamento delle rate assicurative successive alla prima, rilevando che "il meccanismo di tutela del terzo danneggiato, previsto dal combinato disposto di cui all'art. 7 della legge n. 990/1969 e dell'art. 1901 secondo comma c.c. opera soltanto nell'ipotesi di mancato pagamento del premio iniziale. Al contrario, il meccanismo di tutela in esame non opera nel caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo".
Sul punto, il Giudice di legittimità ricorda i precedenti giurisprudenziali elaborati in senso alla Corte stessa, nell'ambito dei quali è stato affermato che "In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, se l'assicurato non paga il premio (pattuito in un'unica soluzione) o la prima rata di esso, la sospensione della copertura assicurativa, che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi del primo comma dell'art. 1901 cod. civ., non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno assicurativo; mentre nel caso in cui non sia pagata la seconda o non siano state corrisposte le rate successive di premio, così come previsto dall'art. 1901, comma secondo, cod. civ., la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato come espressamente previsto dall'art. 7 legge n. 990 del 1969".
In particolare, prosegue la Corte, nei contratti di assicurazione con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata "l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 cod. civ., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, senza che rilevi l'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia rispetto alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto".
Ciò posto, ha spiegato il Giudice di legittimità, considerato che dal quadro probatorio fornito nei precedenti gradi di giudizio, i premi che non risultavano pagati erano quelli successivi alla prima scadenza contrattuale, la Corte territoriale "non avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva della compagnia (…), ma, in applicazione dell'ultima parte dell'art. 7 della legge n. 990/1969 (…) avrebbe dovuto dichiarare l'opponibilità anche al danneggiato della sospensione del rapporto di polizza assicurativa".
Per tali ragioni, la Corte ha ritenuto che la sentenza di secondo grado doveva essere cassata in relazione a tale aspetto e ha dunque accolto il ricorso proposto in relazione a tale elemento.
Scarica pdf Cass. n. 33790/2023• Foto: 123rf.com