Accertamento violazione limiti velocità tramite autovelox
Il caso in esame prende avvio dall'accertamento, effettuato tramite apposita apparecchiatura di misurazione, del superamento dei limiti di velocità stradale imposti. A seguito di tale accertamento, l'amministrazione comunale competente aveva applicato al guidatore le relative sanzioni amministrative, tra cui la sospensione della patente per sei mesi.
Il soggetto multato aveva impugnato la decisione adottata dal Giudice di Pace di Sassari con la quale veniva accertata la violazione del limite di velocità a carico dello stesso e confermata la relativa sanzione. Per quanto in particolare qui rileva, il guidatore contestava il fatto di aver superato il limite di velocità imposto rispetto al tratto stradale interessato.
Il Tribunale di Sassari aveva confermato la decisione assunta dal GdP, ritenendo, nella specie, che era stata integrata la violazione del DM n 282/2017 e che a tal proposito l'apparecchio di misurazione della velocità era stato regolarmente omologato e sottoposto a corretta taratura, oltre che alle dovute verifiche.
In particolare, il Giudice di prime cure aveva ritenuto che l'"apparecchio aveva superato il collaudo e le verifiche successive e la contestazione sul corretto funzionamento dell'apparecchio proposta dall'appellante era del tutto generica e sprovvista di prova".
Avverso tale decisione, il soggetto sanzionato aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.
Distinzione tra taratura e verifica di funzionamento dell'autovelox
Con il ricorso proposto dinanzi alla Corte, il ricorrente ha anzitutto messo in evidenza che "l'opponente a sanzione amministrativa può limitarsi, come ha fatto, ad eccepire l'insussistenza della taratura periodica onerando, pertanto, l'amministrazione del relativo onere probatorio. Spetterebbe (infatti) alla P.A. fornire la prova della sussistenza degli elementi che attengono alle modalità di accertamento e dunque alla taratura dell'apparecchio rilevatore". In questo senso, prosegue il ricorrente, il Giudice, ha "il potere-dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale della pretesa sanzionatoria, controllandone l'intrinseco fondamento, sia sul piano dell'esistenza storica dei fatti, sia sul piano della qualificazione giuridica".
Una volta rappresentata la ripartizione dell'onere probatorio in tema di taratura periodica dell'apparecchiatura atta a rilevare la velocità di crociera dell'autovettura, il soggetto multato è poi entrato nel merito della propria contestazione rilevando che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale è stato emanato il DM 282/2017, entrato in vigore il 01.08.2017, in relazione al quale è stato imposto il controllo periodico della taratura del misuratore di velocità. In relazione a tale adempimento, il ricorrente ha evidenziato come "Al momento della supposta infrazione, (…) lo strumento di rilevazione della velocità non risultava sottoposto a taratura periodica, in quanto il certificato riportato nel verbale risultava scaduto, ragion per cui il verbale e tutti gli atti conseguenti andavano annullati".
Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, la Cassazione, con sentenza n. 30126/2023 (sotto allegata), ha ripercorso il contenuto delle contestazioni formulate dalle parti e gli eventi storici che hanno caratterizzato la vicenda in esame, rilevando che il quadro normativo di riferimento stabilisce che "L'impiego dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, (…) è subordinato alla esecuzione con esito positivo della (taratura) (…) I dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità (…), sono soggetti alle disposizioni del (DM n. 282 del 2017) dalla prima taratura successiva e comunque entro un anno dalla (…) pubblicazione (del DM)".
Posto quanto sopra, prosegue la Corte "risulta incontestato che al momento dell'accertamento dell'infrazione era decorso un anno dalla pubblicazione del decreto senza che l'apparecchio fosse sottoposto a nuova taratura dopo quella dell'aprile del 2017".
In ragione di tali circostanze, la Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso e ha condannato il Comune di Alghero al pagamento delle spese processuali.
Scarica pdf Cass. n. 30126/2023• Foto: 123rf.com