- Chi è il curatore speciale
- La capacità processuale nel codice di procedura civile
- Nomina del curatore speciale: i presupposti (artt. 78-80 c.p.c.)
- Temporaneità dell'incarico del curatore speciale
- Il curatore speciale del minore: la Riforma Cartabia e il rito unico famiglia
Chi è il curatore speciale
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Il curatore speciale può essere nominato dal giudice quando manchi la persona cui spetta la rappresentanzadel soggetto che non ha la capacità di stare giudizio e vi siano ragioni d'urgenza che giustifichino tale nomina(art. 78 c.p.c.).
A norma del secondo comma dell'articolo citato, il curatore speciale può essere altresì nominato quando vi sia conflitto di interessi tra il soggetto privo di capacità processuale e il suo rappresentante.
La capacità processuale nel codice di procedura civile
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Per comprendere appieno il contenuto delle regole appena descritte, occorre ricordare che, in base all'art. 75 c.p.c., "sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere" e che, pertanto, "le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate".
Tutto questo si sostanzia nell'incapacità processuale, che deriva - ed in qualche modo ne è il riflesso in sede processuale - dalla mancanza di capacità di agire (nozione che di per sé attiene al diritto sostanziale).
L'incapacità processuale consiste nell'incapacità giuridica di stare in giudizio e compiere da soli validi atti processuali, sebbene al soggetto privo di tale capacità occorra riferire la qualità di parte del giudizio.
Si ritiene che l'incapacità processuale derivi soltanto dalla mancanza di capacità di agire e non dall'incapacità naturale (in sintesi, incapace d'agire è il minore o il soggetto che sia stato dichiarato interdetto o inabilitato; incapace naturale è chi si trovi in condizione, anche transitoria, di incapacità di intendere e di volere, ad es. in caso di ubriachezza o per malattia mentale cui non sia conseguita una dichiarazione di interdizione).
Oltre che alle persone incapaci, la disciplina codicistica di cui trattiamo in questa guida, cioè quella afferente al tema della capacità processuale e della necessità di rappresentanza e di nomina di un curatore speciale, si riferisce anche ai casi in cui parte del giudizio siano persone giuridiche o associazioni non riconosciute (cfr. artt. 78 e 80 c.p.c.).
Nomina del curatore speciale: i presupposti (artt. 78-80 c.p.c.)
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Di regola, quindi, la rappresentanza processuale, e cioè il potere di agire in nome e per conto del soggetto privo della capacità di stare in giudizio, spetta al soggetto individuato dalla legge quale suo rappresentante: ad esempio, i genitori nei confronti del minore di età, il tutore nei confronti dell'interdetto, il curatore ordinario per l'inabilitato.
Quando, però, tali soggetti manchino, o risultino in conflitto di interessi con il rappresentato (anche in via meramente potenziale, con riferimento alla materia del contendere) e vi siano ragioni d'urgenza, si può chiedere la nomina di un curatore speciale.
L'istanza di nomina di un curatore speciale deve essere proposta al giudice di pace o al Presidente dell'ufficio giudiziario adito. In corso di causa, invece, la nomina è effettuata dal giudice istruttore procedente (art. 80 c.p.c.).
La nomina è compiuta dal giudice o dal presidente con decreto (successivamente revocabile o modificabile), dopo che lo stesso abbia assunto le informazioni ritenute opportune e sentito le persone interessate. Il decreto viene comunicato al Pubblico Ministero, nei procedimenti in cui questi intervenga.
La nomina del curatore speciale può essere richiesta: dal Pubblico Ministero in ogni caso, dalla persona incapace che deve essere rappresentata, dai suoi prossimi congiunti, dal rappresentante nel caso di conflitto di interessi e da qualunque altra parte che vi abbia interesse (art. 79 c.p.c.).
Temporaneità dell'incarico del curatore speciale
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Va evidenziato che quello del curatore speciale è un incarico provvisorio, legato alle ragioni di urgenza che hanno determinato la sua nomina e destinato ad esaurirsi nel momento in cui cessi l'urgenza o possa subentrargli il soggetto al quale spetta, in via generale, la rappresentanza del soggetto privo di capacità processuale (art. 78 c.p.c., primo comma).
Il curatore speciale del minore: la Riforma Cartabia e il rito unico famiglia
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È opportuno, infine, ricordare che, per effetto della recente Riforma Cartabia, alcune norme specificamente dedicate al curatore speciale del minore, precedentemente contenute negli artt. 78 e 80 c.p.c. sopra esaminati, sono state trasposte nella parte del codice che disciplina il nuovo rito processuale unificato per la famiglia.
In estrema sintesi, la disciplina ora contenuta nel nuovo art. 473-bis 8 del codice di procedura civile prevede che, a pena di nullità degli atti del procedimento, il giudice provvede anche d'ufficio (ed anche quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto 14 anni) alla nomina del curatore speciale del minore quando sia stata chiesta la decadenza della responsabilità genitoriale, in caso di affidamento familiare e in ogni caso in cui risulti inadeguata la rappresentanza da parte dei genitori.
In tali casi, al curatore speciale del minore possono essere attribuiti dal giudice anche specifici poteri di rappresentanza sostanziale (cioè, non necessariamente riferiti al processo).
Il curatore speciale è tenuto ad ascoltare il minore, pur non essendo obbligato ad accoglierne eventuali indicazioni. La nomina del curatore speciale del minore è revocabile, anche a richiesta dello stesso minore che abbia compiuto 14 anni, per gravi inadempienze o quando manchino o siano venuti meno i presupposti per la sua nomina.
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