La direttiva MID
C'è da precisare, innanzitutto, che la direttiva MID (Measuring Instruments Directive - direttiva comunitaria 2004/22/CE del 31.3.2004 relativa agli strumenti di misura, recepita con Dlgs. n. 22/2007) ha avuto effetti ablativi sulla disciplina interna, ovvero ha abrogato il T.U. 23.08.1890, n. 7088, ma non completamente: solo le disposizioni del T.U. incompatibili con la stessa.
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Per chiarezza, i citati artt. 11 e 12 del T.U. rimangono tuttora vigenti: con la precisazione che quest'ultimo, con l'avvento della MID ha modificato la verifica prima con quello dell'"accertamento della Conformità CE" ai requisiti previsti dalla direttiva, a seguito del quale viene apposta la marcatura CE e quella supplementare M (la M sta per Metrologica).
Ai fini della conformità, la direttiva prevede che gli strumenti posseggano i requisiti essenziali, comuni a tutti gli strumenti di misura - Allegato I - e quelli specifici per ciascuna delle 10 categorie di strumenti di misura: quelli descritti negli allegati da MI-001 sino a MI-010.
Requisiti essenziali degli strumenti di misura
Con riferimento all'Allegato I - requisiti essenziali - particolare rilievo hanno i seguenti punti:
- 7.6 Uno strumento di misura deve essere concepito in modo da consentire il controllo delle sue funzioni successivamente alla sua commercializzazione e al suo impiego. Se necessario dovranno essere previsti come parte dello strumento un'attrezzatura speciale o un software ai fini di tale controllo. La procedura di prova va descritta nel manuale d'istruzioni. Nel manuale devono essere presenti istruzioni relative all'installazione, alla manutenzione, alle riparazioni, alle messe a punto consentite (p.to 9.3).
Nella pratica comune, alcuni distributori, in occasione del cambio del contatore elettrico, sono usi utilizzare una speciale sonda che viene piazzata dinnanzi alla finestrella trasparente posta in alto a dx del contatore, allo scopo di "inizializzare" il nuovo contatore: questo è almeno ciò che dichiarano. Poiché è un'azione non certo semplice, il legislatore ha correttamente previsto che la suddetta procedura sia descritta nel manuale di istruzioni dello strumento.
L'assenza della descrizione della suddetta procedura, se non la mancanza dello stesso manuale, determina l'insorgenza di una condizione di improcedibilità all'operazione di sostituzione del contatore: anzi ai sensi del D.Lgs. 19.5.2016, n. 84, art. 20, sub ff, la mancanza della precitata procedura integra l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore nel minimo a 500 euro e non superiore nel massimo a euro 1.500.
Attenzione, se vi doveste trovare nella situazione suaccennata, fate mettere a verbale che la sostituzione non è avvenuta per mancanza delle ISTRUZIONI relative alla INSTALLAZIONE - quindi per loro colpa - altrimenti scrivono che la responsabilità è vostra; attenzione poi che, se l'operatore comunque redige un rapporto che non riflette il reale accadimento dei fatti, quindi pretendendo la firma su un rapporto falso, apponete nella parte della «Firma» la seguente frase: «Per sola accettazione»: siete voi i padroni del Verbale: non loro! Altrimenti chiamate il 112: faranno loro il verbale.
- 8.1 Le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non debbono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo, da alcuna caratteristica del dispositivo collegato o da alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura.
Cav. Claudio Capozza