Impedire sistematicamente al padre di vedere i figli impedisce l'applicazione del 131-bis. E' quanto emerge dalla sentenza n. 47882/2023 (sotto allegata), con cui la seconda sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una madre avverso la decisione del giudice del rinvio che, ribaltando la sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto, l'aveva condannata per il reato ex art. 388, comma 2, c.p., per non aver consentito al marito separato, per quattro mesi, di vedere i figli a lei affidati.
La donna proponeva ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza e dolendosi dell'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.
La S.C., tuttavia, ha confermato la decisione ritenendo che il giudice del rinvio avesse correttamente escluso che le modalità della condotta elusiva, protrattasi per un periodo apprezzabile, con "sistematicità" e "in termini del tutto ingiustificati", nonché il danno cagionato al padre dei minori consentissero di ritenere l'offesa di particolare tenuità.
Si tratta di una motivazione che, per i giudici di piazza Cavour, sebbene sintetica, risulta immune dai vizi denunciati dalla ricorrente. Per cui il ricorso è inammissibile.
Scarica pdf Cass. n. 47882/2023• Foto: 123rf.com