Il contributo minimo integrativo dell'anno 2023, oltre che con PagoPA, può essere versato anche mediante modello F24. Lo comunica Cassa Forense, con una nota sul proprio sito, dopo che il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato avverso il provvedimento dei Ministeri Vigilanti che avevano imposto la riscossione del contributo per l'anno in corso nei confronti degli avvocati.
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Ai fini del pagamento, spiega la Cassa, si dovrà compilare F24 Ordinario - Sezione Altri Enti Previdenziali e Assicurativi - indicando: codice ente identificativo di Cassa Forense: 0013; codice sede: nessun valore; causale contributo: E107; codice posizione: nessun valore; periodo di riferimento: da 12/2023 a 12/2023.
Inoltre, rammenta l'ente, i professionisti per i quali il 2023 è ricompreso nei primi 5 anni di iscrizione all'albo, sono esonerati dal contributo minimo integrativo e verseranno il 4% con Mod. 5/2024.
Gli Avvocati iscritti alla Cassa ove il 2023 sia ricompreso fra il 6° e 9° anno e per i quali l'iscrizione alla Cassa sia avvenuta prima del 35 anno di età sono tenuti al pagamento della metà del contributo minimo integrativo € 402,50.
Gli avvocati per i quali il 2023 è il 10° anno o superiore di iscrizione cassa sono tenuti al pagamento dell'intero contributo minimo integrativo € 805,00.
Per i praticanti che risultano iscritti alla Cassa vige l'esonero dal pagamento del contributo minimo integrativo per tutto il periodo di praticantato.
Infine, i pensionati di vecchiaia che hanno maturato il trattamento pensionistico nel 2022 o in data precedente, dal 2023 sono esonerati dal pagamento della contribuzione minima integrativa.
Per eventuale verifica dell'importo dovuto a titolo di contributo minimo integrativo è possibile accedere, mediante le proprie credenziali, nella sezione "Accessi riservati/posizione personale, sezione "Pagamenti" sul sito della Cassa.
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