- Modifica al Codice deontologico su equo compenso
- Cosa prevede la proposta di modifica al Codice deontologico
- Equo compenso e illeciti deontologici
Modifica al Codice deontologico su equo compenso
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Con comunicazione del 14 dicembre 2023 (sotto allegata), il Consiglio Nazionale Forense ha reso noto di aver approvato, nella seduta amministrativa del 24 novembre, la proposta di introdurre una specifica disposizione in materia di rispetto della normativa sull'equo compenso ed ha contestualmente deliberato di consultare per via telematica i Consigli dell'ordine degli avvocati consultato circa la suddetta proposta di modifica, tenuto conto di quanto di quanto previsto all'art 5, comma 5 della legge 21 aprile 2023, n. 49, che impone ai Consigli nazionali di adottare disposizioni volte ad assicurare il necessario adeguamento dei codici deontologici alle nuove norme in materia di equo compenso.
Tale consulto si rende necessario per assicurare l'effettività delle misure adottate anche in relazione agli interventi disciplinari delle condotte improprie.
Cosa prevede la proposta di modifica al Codice deontologico
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La proposta di modifica da introdurre nella parte del Codice deontologico dedicata ai rapporti con la parte assistita sotto al titolo "Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso", prevede i seguenti interventi:
- Divieto per l'avvocato di concordare o preventivare, in rapporto alla prestazione professionale richiesta, un compenso che non rispetti le vigenti disposizioni in tema di equo compenso e che non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti;
- Obbligo a carico dell'avvocato, nel caso in cui l'accordo sia predisposto dal solo professionista, di avvisare il cliente che il compenso professionale deve rispettare, a pena di nullità, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di equo compenso;
- Applicazione della sanzione disciplinare della censura a carico dell'avvocato che violi il divieto di cui al primo punto;
- Applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento a carico dell'avvocato che violi l'obbligo di cui al secondo punto.
Equo compenso e illeciti deontologici
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Il CNF, nella Relazione di accompagnamento al proprio comunicato ha affermato che "l'autonomia deontologica è stata declinata a rime praticamente obbligate. È infatti la nuova fonte statale in materia di equo compenso delle prestazioni professionali a disporre il necessario adeguamento dei vari codici deontologici al fine di assicurare l'effettività delle misure adottate anche grazie alla leva del rilievo disciplinare delle condotte improprie. Le norme deontologiche trovano dunque la loro base legale nella legge 21 aprile 2023, n. 49".
Il CNF spiega inoltre che, per gli illeciti deontologici descritti al paragrafo che precede "è stata proposta la sanzione minima dell'avvertimento in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione (…), ed una sanzione più grave (la censura) nel caso in cui l'avvocato viola in modo sostanziale la normativa sull'equo compenso accettando compensi inferiori ai parametri forensi (…). La tenuità delle misure delle sanzioni tiene conto del dibattito emerso durante i lavori preparatori della legge n. 49, laddove è stato evidenziato che il professionista che accetta un compenso iniquo è già in qualche modo una vittima di un cliente "forte", e non andrebbe ulteriormente vessato da obblighi e/o sanzioni. Per altri versi - ed è questa la ragione per cui è prevalsa alla fine la previsione legale degli illeciti deontologici - non prevedere rilievo disciplinare per i contegni illeciti avrebbe rischiato di minare la effettiva percettività delle norme. Ed inoltre, l'argomento del rilievo disciplinare ben può essere utilizzato, dall'avvocato, nelle trattative con i clienti "forti", per sottrarsi alle pressioni più spinte, ed ottenere magari condizioni contrattuali più vantaggiose".
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