Nella vicenda, la Corte d'appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado con cui alcuni imputati erano stati dichiarati responsabili del reato previsto dagli artt. 56, 110, 640 c.p. e dagli artt. 110 e 624 bis c.p. Gli stessi ricorrono per cassazione censurando la sentenza per violazione di legge processuale in riferimento agli artt. 178 lett. c), 179 e 601 c.p.p. nonché all'art. 23 bis, commi 1 e 2, d.l. 28 ottobre 2020, n.137. In particolare, il difensore, ricevuta la citazione per il giudizio di appello, depositava tramite istanza con cui chiedeva il rinvio per legittimo impedimento dell'udienza già fissata. La Corte d'appello tuttavia celebrava l'udienza in data diversa da quella indicata per la trattazione, così non permettendo al difensore di fiducia dell'imputato di presenziare all'udienza, con indebita violazione del diritto di difesa.
Per gli Ermellini, il motivo è fondato ed è dirimente. Dall'esame degli atti, infatti, si rileva che la decisione in fase di appello è stata assunta all'esito dell'udienza tenuta con rito camerale nonostante con provvedimento la Corte di appello avesse accolto l'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore degli appellanti.
In tale provvedimento era stato disposto che l'udienza già fissata per il giorno 2/02/2023 fosse differita alla data del 16/02/2023.
"Secondo pacifico orientamento interpretativo del giudice di legittimità - affermano quindi da piazza Cavour - l'anticipazione della data di trattazione del giudizio di appello integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 601, commi 3 e 6, 429 comma primo lett. f), 178, comma 1 lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione, o nel caso concreto nel decreto di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, impedisce l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione" (cfr. Cass. n. 12641/2015).
Ne conseguono l'annullamento della sentenza impugnata e l'ultroneità della valutazione delle altre censure, con rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo giudizio.
Scarica pdf Cass. n. 50273/2023• Foto: 123rf.com