- Risultato della misurazione
- Cosa prevede la direttiva MID
- Criticità nella "gestione" del dato di misura
Risultato della misurazione
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In Metrologia legale l'attività primaria di uno strumento di misurazione è quella di determinare quantitativamente la grandezza fisica che si sta misurando.
Se si comanda la consegna di 10 litri di carburante devo leggere 10 L sul visualizzatore dei "volumi" del distributore con il quale sono stati erogati: 10 L costituisce il risultato della misurazione.
Se si comanda la consegna di 2 kg di pane devo leggere 2kg sul visualizzatore della bilancia utilizzata per determinare il peso del pane acquistato: 2 kg costituisce il risultato della misurazione.
I due esempi citati forniscono lo spunto per diverse riflessioni:
La vendita del carburante è avvenuta "a volume", apprezzato attraverso un complesso di misurazione comunemente identificato come "distributore", ed il risultato è stato espresso come multiplo dell'unità di misura dei volumi che è il Litro il cui simbolo è L.
La vendita del pane è avvenuta "a peso", apprezzato attraverso uno strumento per pesare identificato come "bilancia", ed il risultato è stato espresso come multiplo dell'unità di misura della massa che è il chilogrammo il cui simbolo è kg.
L'importante elemento comune ai due esempi è che la misurazione è avvenuta in presenza del venditore e dell'acquirente: in tal caso si dice che la misura è stata accertata in contraddittorio tra le parti.
Cosa prevede la direttiva MID
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A tal riguardo il legislatore della MID ha fissato, nella sezione dei requisiti essenziali, un fondamentale principio così declinato al p.to 10.5 dell'Allegato I della MID:
"A prescindere dal fatto che sia possibile o meno leggere a distanza uno strumento di misura destinato alla misurazione di servizi forniti da imprese di pubblica utilità, esso deve comunque essere dotato di un visualizzatore metrologicamente controllato facilmente accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La lettura di tale visualizzatore è il risultato della misurazione che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo da corrispondere".
Criticità nella "gestione" del dato di misura
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È bene pertanto osservare come la disposizione operi in relazione alla valenza del dato metrologico destinato a far fede tra le parti: esso è esclusivamente quello dedotto per lettura del visualizzatore dello strumento di misura, non certo quello teletrasmesso ad un sistema informatico remoto.
Pertanto i dati di consumo, non rilevati per "lettura del visualizzatore" e riportati nelle bollette relative al consumo dell'energia - elettrica o gas -, non sono dedotti nella modalità prevista dalla direttiva MID; nelle bollette, sotto la voce "costo della materia prima", viene appostato il dato di consumo "tramesso" a remoto dal contatore inserito in un vero e proprio "sistema di misurazione" in ciò negligendo la citata disposizione di cui al già richiamato p.to 10.5 dei requisiti essenziali di cui allegato I della MID stessa.
Ciò non solo integra una vera e propria violazione sanzionata in via amministrativa dal D.Lgs. 19.5.2016, n. 84, ma riverbera i suoi effetti anche sull'affidabilità del dato di misura del consumo stante il carattere di antigiuridicità del modo col quale è stato dedotto. In concreto: il dato non è quello letto in ossequio al principio del contraddittorio, ma quello teletrasmesso.
Cav. Claudio Capozza
• Foto: Foto di Bruno da Pixabay.com