Gli Ermellini confermano una sentenza di condanna di un istituto bancario al risarcimento del danno da demansionamento


Con ordinanza n. 1807 del 20/01/2022 (sotto allegata), la Corte di Cassazione ha respinto un ricorso di Intesa San Paolo SPA confermando una sentenza di merito che condannava l'Istituto di Credito al risarcimento del danno da demansionamento nei confronti di una funzionaria.

I giudici di merito avevano riconosciuto un risarcimento che teneva conto non solo dalla preclusione della crescita professionale, ma anche dalla consequenziale perdita di aggiornamento professionale.

La Corte di Cassazione ha confermato il verdetto chiarendo che il danno da demansionamento non può limitarsi alla sola preclusione della crescita professionale, ma può includere anche la "inevitabile perdita di aggiornamento professionale, non essendo la funzionaria più addetta alla materia dei criteri di valutazione del merito creditizio e dei presupposti per l'attività deliberativa degli affidamenti, in linea con la veloce evoluzione della materia specialistica",

La sentenza sottolinea in tal modo che nella valutazione del danno si deve considerare anche l'impatto sullo sviluppo professionale complessivo del lavoratore.

Nella motivazione la Corte affronta anche il tema dell'onere probatorio ponendo l'accento sul fatto che il danno derivante dal demansionamento non è automaticamente presunto, ma può essere provato dal lavoratore ai sensi dell'art. 2729 del codice civile "attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione".

Respinto anche il motivo di ricorso che faceva leva sullo Ius Variandi del datore di lavoro alla luce del testo novellato dell'articolo 2103 c.c. La Corte ha dichiarato inammissibile tale motivo di ricorso perché la banca non ha adeguatamente contestato la motivazione della sentenza di Appello che si era concentrata sulle mansioni effettivamente svolte dalla funzionaria.

Scarica pdf Cass. n. 1807/2022

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