A seguito dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia, risulta rafforzata la tutela della persona indagata/imputata che non è a conoscenza del procedimento penale a suo carico

Un caso pratico

[Torna su]

La questione giuridica sottesa al caso di specie richiede, preliminarmente, di analizzare le disposizioni di legge che disciplinano l'assenza nel processo penale a seguito dell'entrata in vigore della ormai nota riforma Cartabia[1].

A tale disamina giova premettere una breve ricostruzione dei fatti.

Tizio, indagato per stalking nei confronti della compagna, nominava un difensore di fiducia, con elezione di domicilio presso il suo studio, il quale rinunciava al mandato prima del processo.

Nei primi mesi del 2023 veniva celebrata l'udienza preliminare: presenti sia il difensore d'ufficio dell'imputato, libero non comparso, sia il difensore di fiducia della parte offesa, non comparsa. L'imputato, non eleggeva nuovo domicilio e, regolarmente citato e non comparso[2], veniva giudicato in assenza e rinviato a giudizio per la fine dell'anno.

Al dibattimento il Giudice intendeva dichiarare assente l'imputato ex art. 420 bis c.p.p., essendo l'avviso di udienza preliminare anteriore al 30.12.2022, data di entrata in vigore della citata riforma.

Il Pubblico ministero si opponeva alla dichiarazione di assenza ritenendo che l'elezione di domicilio presso il precedente avvocato non fosse idonea a consentire all'imputato di conoscere la pendenza del processo.

La difesa si associava alle considerazioni della parte pubblica, non avendo avuto alcun tipo di contatto con l'assistito né in fase di indagini, né all'udienza preliminare.

Inquadramento giuridico

[Torna su]

Ciò premesso occorre analizzare le disposizioni di legge che regolano l'assenza e l'elezione di domicilio per comprendere se abbia ragione l'onorevole giudicante a dichiarare assente l'imputato in base all'art. 420 bis[3] nuova formulazione, ovvero se la tesi del P.m., confermata dalla difesa, debba prevalere nel caso di specie.

Per quanto di interesse, l'articolo appena citato stabilisce che, se l'imputato non è presente all'udienza, si procede in sua assenza quando, alternativamente, la citazione è avvenuta con notificazione a mani proprie, ha rinunciato espressamente a comparire o, quando, è altrimenti provato che, lo stesso, ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e, ciononostante, volontariamente non si presenta all'udienza. Il giudicante, in quest'ultimo caso, tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.

L'imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.

Viene, altresì, in rilievo l'art. 161 c.p.p. anch'esso recentemente integrato e modificato, a tenore del quale, per quanto di interesse, la p.g., nel primo atto compiuto con l'intervento della persona indagata, si pensi al verbale di identificazione, comunica, ove possibile a quest'ultima, le norme violate, la data, il luogo del fatto, l'autorità procedente e la avverte che le notificazioni successive, diverse da quelle che riguardano l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione a giudizio e il decreto penale di condanna saranno eseguite con consegna al difensore di fiducia o d'ufficio.

In sostanza, il discrimine tra la disciplina ante e post riforma si ravvisa proprio nella precisazione che, le notificazioni successive alla prima, diverse da quelle che rendono edotto l'imputato della celebrazione del processo, avvengono mediante consegna all'avvocato; scorrendo l'art. 161 di vecchio conio, infatti, si fa esclusivo riferimento al fatto che nel primo atto posto in essere con l'intervento dell'indagato o dell'imputato, le autorità preposte, lo invitano a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni, quindi per tutte le notificazioni, anche quelle che lo informano della data del giudizio.

La riforma, in tal modo, prevede un doppio binario in tema di notifiche distinguendo tra atti introduttivi del giudizio e atti diversi.

Pertanto, tornando al caso di specie, all'udienza preliminare, celebrata dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, l'imputato è stato considerato "regolarmente citato" (e dichiarato assente), sulla base del fatto che rimaneva in essere l'elezione di domicilio presso il precedente avvocato e, di conseguenza, secondo la disciplina previgente, ciò era sufficiente per la regolarità della sua costituzione in giudizio non essendo prevista la distinzione delle notifiche a seconda che riguardassero o meno la vocatio in iudicium; in particolare l'art. 420 bis c.p.p. comma 2 stabiliva che il giudice procede in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio.

Giurisprudenza

[Torna su]

In realtà, sul punto, anche sotto la vigenza della norma prima della riforma, si erano susseguite diverse pronunce giurisprudenziali contrastanti, sfociate nell'arresto della Cassazione nella sua più autorevole composizione, secondo il quale l'elezione di domicilio, di per sé non è sufficiente a far dichiarare assente l'imputato, in quanto il giudice deve accertare che vi sia stata un'effettiva instaurazione del rapporto professionale che possa far ritenere con certezza che la persona sottoposta alle indagini sia a conoscenza del procedimento o si sia consciamente sottratta al medesimo[4].

Inoltre ci si può chiedere se con la rinuncia al mandato da parte del difensore, venga anche meno l'elezione di domicilio per le notifiche degli atti processuali.

Sul punto, tra le altre, si è pronunciata di recente la suprema Corte, precisando che le notifiche sono da considerare ritualmente effettuate presso il domicilio eletto se quest'ultimo non viene espressamente revocato[5].

In altri termini, la nomina di un nuovo difensore, non fa decadere automaticamente la precedente elezione di domicilio se essa non viene espressamente revocata.

Conclusioni

[Torna su]

Tornando al caso che ci occupa, il Tribunale si è riunito in Camera di Consiglio all'esito della quale ha accolto l'eccezione del P.m. in quanto la nomina fiduciaria è stata revocata nel 2021; l'elezione di domicilio presso il precedente difensore non è idonea in quanto non è sufficiente da sola a dimostrare che l'imputato fosse a conoscenza del processo; come sopra precisato, anche laddove vi fosse stata l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, il giudice avrebbe dovuto comunque verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi fosse stata la concreta instaurazione di un rapporto professionale tale da consentire all'assistito di avere contezza del procedimento o di sottrarsi volontariamente alla sua conoscenza. L'imputato era assente all'udienza preliminare e quindi non ha avuto modo di ricevere gli avvertimenti relativi alle notifiche previsti dalla riforma citata.

Alla luce di tali considerazioni, il Giudice, ritenendo che nel corso dell'udienza preliminare l'imputato è stato dichiarato assente, in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420 bis del c.p.p., ha dichiarato ai sensi dell'art. 489 c.p.p. la nullità del decreto di rinvio a giudizio e ha restituito gli atti al giudice dell'udienza preliminare: in tal modo è stato garantito al prevenuto il diritto di difesa scolpito nell'art. 24 della nostra Costituzione.


Dott. Francesco Pedrali


[1] D. Lgs. 10 dicembre 2022, n. 150

[2] Così nel verbale d'udienza preliminare

[3] Articolo aggiunto dall'art. 19 L. 16 dicembre 1999, n. 479 e successivamente così sostituito prima dall'art. 9, co.2, L. 28 aprile 2014, n. 67 e, da ultimo, dall'art. 23, D.l.gs, 10 ottobre 2022, n. 150 a decorrere dal 30 dicembre 2022

[4] Cass. SS.UU. n. 23948 del 28.11.2019

[5] Cass. n. 21098 del 24.01.2023


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: