Vademecum sulle principali novità della Legge di Bilancio 2024 in materia di lavoro e fisco

Legge bilancio 2024

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Il Parlamento ha approvato il 29 dicembre scorso la "Legge di Bilancio 2024" (L. 213/2023 sotto allegata) contenente numerose novità in materia di lavoro e fisco.


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In questa sede analizziamo brevemente le principali novità in attesa di ulteriori chiarimenti che seguiranno da parte degli enti ed istituti competenti.

Fringe Benefit

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Limitatamente al periodo d'imposta 2024 è stato previsto un regime più favorevole in materia di fringe benefit rispetto a quella previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.).

Nello specifico esso consiste nell'innalzamento del limite ordinario di esenzione da 258,23 euro a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti.

Per fringe benefit si intendono il valore di beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Si ricorda inoltre che, secondo quanto previsto dall'art. 12 c. 2 del T.U.I.R., sono fiscalmente a carico i figli minori di 24 anni che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni con un reddito non superiore a 2.840,51 euro.

Esonero del 6% e del 7% della quota contributiva a carico del dipendente

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La Legge di Bilancio 2024 conferma anche per tutto quest'anno, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i lavoratori dipendenti, l'esonero della quota contributiva a carico del lavoratore nella misura del 7% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro e nella misura del 6% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro.

La novità rispetto all'anno 2023 riguarda la tredicesima mensilità che non sarà soggetta agli effetti dell'esonero.

Trattamento Integrativo speciale per dipendenti Turismo e Pubblici Esercizi

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Per garantire la stabilità occupazionale e far fronte all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, per il periodo dal 1° gennaio 2024 fino al 30 giugno 2024 ai lavoratori del Turismo e ai lavoratoti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie ed esercizi similari) è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Il datore di lavoro riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta scritta del lavoratore che attesta di essere titolare nell'anno 2023 di reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

Decontribuzione aggiuntiva per le lavoratrici con figli

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Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un ulteriore esonero del 100% della quota contributiva a carico del dipendente nel limite massimo annuale di 3.000 euro per le lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

In via sperimentale, solo per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2021, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Congedo parentale

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Il legislatore interviene nuovamente in materia di congedo parentale con un ulteriore potenziamento dell'indennità riconosciuta dall'Inps.

Nello specifico solo dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 i genitori potranno fruire alternativamente tra di loro di due mesi di congedo parentale indennizzato dall'Inps nella misura dell'80%; i restanti mesi invece saranno indennizzati al 30%.

A partire dal 2025 la misura appena descritta diventerà strutturale con il primo mese di congedo parentale indennizzato all'80%, un ulteriore mese indennizzato al 60% e per i restanti mesi è prevista l'indennità standard pari al 30%.

Revisione delle aliquote IRPEF

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 216/2023 (sotto allegato), al momento per il solo anno 2024 in attesa di valutare le risorse disponibili, è stata prevista una rimodulazione delle aliquote Irpef da quattro a tre scaglioni come segue:


• Redditi complessivi fino a 28.000 euro, 23%;

• Redditi complessivi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

• Redditi complessivi oltre i 50.000 euro, 43%.

Detrazioni lavoro dipendente

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Il D.Lgs. 216/2023 ha anche previsto per il 2024 l'incremento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione prevista per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati fino a 15.000 euro.

In questo modo il legislatore ha aumentato anche la soglia della no tax area fino a 8.500 euro.

Un'altra conseguenza dell'aumento della detrazione di lavoro dipendente per la fascia di reddito fino a 15.000 euro riguarda il trattamento integrativo.

Infatti il trattamento integrativo spetta ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 15.000 euro qualora l'imposta lorda sia d'importo superiore a quello della detrazione.

Tuttavia proprio l'incremento della detrazione di lavoro dipendente in quella fascia reddituale potrebbe comportare la perdita di tale beneficio per alcuni lavoratori e per questo il legislatore ha previsto la diminuzione di 75 euro della detrazione nel calcolo del trattamento integrativo così da assicurare le condizioni attualmente previste.

Scarica pdf legge 213/2023
Scarica pdf D.Lgs. n. 216/2023
Dario La Marchesina - profilo e articoli
E-mail: dario.lamarchesina@gmail.com

Foto: 123rf.com
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