L'addebito della separazione
Il caso in esame ha interessato una coppia che, giunta alla fase patologica del proprio rapporto, aveva deciso di ricorrere alla separazione coniugale.
Nella specie, il Giudice di primo grado, dopo essersi pronunciato sulla separazione dei coniugi, aveva respinto le reciproche domande di addebito della separazione. Avverso tale sentenza il marito aveva proposto appello, lamentando, in particolare, l'erroneità della statuizione in punto di addebito della separazione. La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, procedeva ad addebitare la separazione alla moglie, la quale aveva pertanto proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando diverse doglianze.
La ricorrente aveva anzitutto evidenziato che il Giudice di secondo grado aveva omesso di valutare "le sue specifiche deduzioni in ordine alla decisione di vivere da separata in casa in considerazione dell'età della figlia, e di essere soggetta, anche a seguito dell'infortunio del marito, a richieste di pratiche sessuali a lei sgradite"; ella aveva inoltre rappresentato che la coppia, durante la crisi coniugale, aveva adottato l'abitudine di svolgere alcune attività, quali dormire e trascorrere le vacanze, separatamente. La parte ricorrente aveva altresì censurato l'utilizzo dei messaggi sulla chat "whatsapp" quale prova della perdurante sussistenza dell'affectio coniugalis tra i coniugi, dal momento che esse erano temporalmente successive al suo allontanamento volontario e concordato dalla casa coniugale.
La ricorrente, inoltre, aveva contestato la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa aveva ritenuto che ella non avesse assolto all'onere probatorio in ordine alla durata temporale della crisi coniugale.
La ripartizione dell'onere probatorio
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35296/2023 (sotto allegata), ha esaminato la questione sottoposta alla sua attenzione, concernente in particolare la legittimità dell'addebito della separazione operato dalla Corte d'Appello, rigettando il ricorso proposto.
Rispetto alla suddetta circostanza il Giudice di legittimità ha anzitutto ricordato "il consolidato principio affermato da questa Corte secondo il quale grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale".
Ciò posto, prosegue la Corte, il Giudice di merito ha correttamente applicato tale principio, posto che dal giudizio era pacificamente emerso che "la moglie si è allontanata dalla casa familiare ed ha intrapreso una relazione extraconiugale, comportamenti che costituiscono violazione del dovere di coabitazione e del dovere di fedeltà, idonei, ciascuno di essi anche da solo, ed a maggior ragione se contestualmente attuati, a determinare l'addebito della separazione, a meno che il coniuge cui sono imputabili questi comportamenti non dimostri l'esistenza di una giusta causa o della loro inefficacia sulla crisi coniugale".
Invero, prosegue la Cassazione "la Corte d'appello ha adeguatamente spiegato (…) le ragioni per le quali ha ritenuto indimostrato che i comportamenti della moglie si innestassero su una crisi matrimoniale pregressa, dando particolare rilievo a taluni mezzi di prova e segnatamente alle conversazioni su chat, (…), alla circostanza che la convivenza era proseguita anche dopo la dedotta crisi (..), al tenore della testimonianza del fratello della ricorrente, che aveva mostrato sorpresa per la decisione di quest'ultima di lasciare il marito".
Sulla base du quanto sopra esposto, la Cassazione ha concluso il proprio esame, condividendo gli esiti cui era giunto il Giudice di secondo grado e ritenendo pertanto che la moglie, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare il fatto che la crisi coniugale era precedente rispetto ai fatti alla stessa contestati, con la conseguenza che la separazione doveva considerarsi alla stessa addebitabile, confermemente a quanto statuito dalla Corte d'Appello.
Scarica pdf Cass. n. 35296/2023