Il grande problema sull'applicabilità della MID che potrebbe determinare a livello di ogni singolo Paese membro orientamenti diversi in tema di strumenti di misura


La MID si divide in 2 parti: l'Allegato I - nel quale sono descritti i Requisiti Essenziali - e gli Allegati da MI-001 a MI-010 ove sono descritti i Requisiti Specifici a cui devono soddisfare le varie categorie di strumenti.

Per approfondimenti leggi Direttiva Mid: requisiti essenziali degli strumenti di misura

Nell'Allegato MI-001 relativo ai Contatori dell'acqua, nell'Allegato (MI-002) relativo ai contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume, nell'Allegato (MI-003) relativo ai Contatori di Energia Elettrica Attiva e nell' Allegato (MI-004) relativo ai Contatori di calore, è sempre riportata la dicitura secondo cui "Agli strumenti sottesi [dall'Allegato n.d.r.], destinati alla misurazione ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera, si applicano i requisiti pertinenti dell'Allegato I, i requisiti specifici del relativo allegato e le procedure di accertamento di conformità elencate nell'allegato medesimo".

Per come recita la disposizione, il regime di subiettività alla MID, per le suddette categorie di strumenti è fissato in ragione della destinazione uso: residenziale, commerciale e di industria leggera.

Mentre per quanto concerne l'uso residenziale e commerciale, nulla quaestio, un problema non di poco conto è costituito dal significato da attribuire all'uso di "industria leggera" - nella formulazione originaria descritta come "light industry" - contrapposta a industria pesante "heavy industry", ove gli stessi strumenti verrebbero pertanto sottratti agli obblighi di conformità alla direttiva MID.

La criticità maggiore risiede nel fatto che in tutto il testo della direttiva MID, non si rinviene alcun punto in cui si definisca in modo chiaro ed inequivocabile la differenza tra "industria leggera" ed "industria pesante": ciò, sia nella sua prima stesura a mezzo della Direttiva 2004/22/CE del 31/3/2004, che nella sua rifusione operata a mezzo della direttiva 2014/32/UE del 26/2/2014.

La suddetta rifusione sarebbe stata un'eccellente occasione per "colmare il vuoto normativo" tuttora esistente: ma tant'è.

Sul piano pratico, tale grave carenza può determinare a livello di ogni singolo Paese membro un orientamento di certo tipo, diverso da quello adottato da un altro Paese membro.

Ad esempio, nel campo della misurazione dei gas, il Paese A potrebbe considerare uso di "industria leggera" l'impiego di un contatore del gas la cui portata massima, indicata con il simbolo Qmax , non superi i 500 m3/h, mentre il Paese B decida invece come portata Qmax da non superare, gli 800 m3/h.

Non v'è chi non scorga come, in una tale situazione, un'evidente discrasia che non può essere "tollerata" in un sistema quale l'UE che, con una direttiva, ha espresso una posizione congiuntamente condivisa in tema di strumenti di misura.

Devono poi essere tenuti in debito conto, le ineludibili probabili controversie allorquando si verificasse un trasferimento di gas tra il Paese A ed il Paese B (entrambi facenti parte della UE), per motivi derivanti da motivazioni diverse da quelle commerciali: i contatori utilizzati in spedizione potrebbero essere assoggettati ad un regime giuridico diverso da quello in cui versano i contatori utilizzati in ricezione.

Cav. Claudio Capozza


Foto: Foto di Bruno da Pixabay.com
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