- Costituzione tardiva delle parti
- Tardiva costituzione ed estinzione del processo
- Costituzione tardiva ex art. 171 c.p.c. e decadenze processuali
- Mancata costituzione e dichiarazione di contumacia
Costituzione tardiva delle parti
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Le parti di un processo hanno l'onere di costituirsi in giudizio entro un determinato termine, per evitare di incorrere in decadenze processuali o per evitare che il processo venga dichiarato estinto.
In particolare, l'attore deve costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione al convenuto (art. 165 c.p.c.), mentre il convenuto deve farlo almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizionefissata nell'atto di citazione (art. 166).
Le conseguenze della tardiva costituzione delle parti sono stabilite dall'art. 171 c.p.c., nei termini di seguito evidenziati.
Tardiva costituzione ed estinzione del processo
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Innanzitutto, può darsi il caso che, una volta notificato l'atto di citazione da parte dell'attore, né quest'ultimo, né il convenuto si costituiscano in giudizio.
In tale ipotesi, l'art. 171 c.p.c. dispone l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 307, il quale prevede (così come di regola nei casi di cancellazione della causa dal ruolo) il conseguente onere di riassunzione da parte della parte più diligente.
Qualora né l'attore, né il convenuto provvedano alla riassunzione, il processo si estingue. Il processo si estingue, altresì, anche nell'ipotesi in cui il processo venga riassunto, ma nuovamente le parti non si costituiscano.
Costituzione tardiva ex art. 171 c.p.c. e decadenze processuali
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Il secondo comma dell'art. 171 c.p.c. si occupa, invece, dell'ipotesi in cui a costituirsi tempestivamente (cioè entro i termini più sopra esaminati, stabiliti dagli artt. 165 e 166) sia soltanto una delle parti.
In tal caso, l'altra parte mantiene la facoltà di costituirsi in giudizio anche successivamente, ma in tal caso la costituzione è considerata tardiva e perciò la parte incorre nelle decadenze indicate dall'art. 167 c.p.c., secondo e terzo comma.
In particolare, in caso di costituzione tardiva la parte non può proporre domande riconvenzionali né le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (tali decadenze riguardano evidentemente solo il convenuto), né chiamare un terzo in causa.
È da notare che, per effetto della Riforma Cartabia, dal testo dell'articolo in esame è stato eliminato ogni riferimento alla prima udienza per l'individuazione del termine per la costituzione; in ogni caso, a livello pratico cambia poco rispetto alla precedente disciplina: la parte può costituirsi anche successivamente ad essa, ma si tratterà di costituzione tardiva che comporta le ridette decadenze processuali.
Mancata costituzione e dichiarazione di contumacia
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Infine, il terzo comma dell'art. 171 c.p.c. stabilisce che la parte che non si costituisce entro il termine di cui all'art. 166 (cioè almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione) è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore.
Se la contumacia di cui trattasi è quella dell'attore, l'art. 290 specifica che il giudice istruttore, nel dichiararne la contumacia, ordina che sia proseguito il giudizio solo se il convenuto ne faccia richiesta, mentre in caso contrario dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e il processo si estingue.
Invece, riguardo alla dichiarazione di contumacia del convenuto, occorre precisare che, a norma del primo comma dell'art. 291, se il giudice istruttore rilevi un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, egli è tenuto a fissare all'attore un termine perentorio per rinnovarla, a pena di estinzione del processo. Con la citazione in rinnovazione non maturano le decadenze di cui si è detto più sopra.
Se, però, il convenuto non si costituisce neppure anteriormente all'udienza nuovamente fissata, il giudice deve provvedere a norma del citato art. 171 c.p.c., ultimo comma, cioè dichiarandone la contumacia.
Per ulteriori approfondimenti sul punto, vi rimandiamo alla nostra guida sulla contumacia del convenuto
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