Quando manca la procura alle liti o in caso di difetto di rappresentanza o di autorizzazione, il giudice istruttore deve assegnare un termine per la sanatoria

La verifica del giudice sulla regolare costituzione delle parti

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Alla pima udienza di comparizione, il giudice istruttore è chiamato ad effettuare una serie di verifiche indicate dall'art. 182 c.p.c.

In particolare, oggetto della sua indagine sarà la regolare costituzione delle parti in giudizio e la documentazione da queste prodotta o depositata e contenuta nei rispettivi fascicoli. Nel caso tale produzione risulti incompleta o presenti delle irregolarità o incongruenze, il giudice invita le parti interessate ad integrare o regolarizzare atti e documenti.

Inoltre, il secondo comma del citato articolo prevede una particolare procedura per il caso in cui manchi la procuradel difensore o comunque vi sia un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione.

Il difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione

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Nei casi appena citati, il giudice istruttore è tenuto ad assegnare un termine alle parti entro cui deve costituirsi la persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e per il rilascio delle autorizzazioni mancanti.

Tale termine è espressamente definito perentorio, e pertanto, in mancanza di tempestivo adempimento a quanto richiesto dal giudice, a quest'ultimo non rimarrà che rimettere la causa in decisione e adottare una pronuncia di rito che sancisca l'estinzione del processo.

La mancanza della procura ex art. 182 c.p.c. dopo la Riforma Cartabia

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Un caso particolare, considerato dall'articolo in esame, riguarda il rilascio di una valida procura o la rinnovazione della stessa.

Al riguardo, va detto che, prima della recente Riforma Cartabia, si riteneva che la disciplina in parola non potesse applicarsi al caso in cui mancasse del tutto la procura al difensore.

In altre parole, il termine perentorio poteva essere assegnato alla parte solo nel caso in cui questa avesse, prima dell'udienza, rilasciato una procura al difensore, seppure invalida. In caso contrario, e cioè se la procura fosse risultata del tutto inesistente, il giudizio non avrebbe potuto proseguirsi.

Di questo avviso erano anche le Sezioni Unite della Cassazione, che con sentenza n. 37434/2022 avevano sancito l'insanabilità della situazione di radicale mancanza della procura.

Invece, il nuovo testo del secondo comma dell'art. 182, così come modificato dalla Riforma Cartabia e in vigore a partire dal 28 febbraio 2023, prevede espressamente che il termine perentorio per il rilascio di una valida procura alle liti debba essere concesso dal giudice istruttore anche quando questi "rileva la mancanza della procura al difensore".

Tale revirement operato della normativa, rispetto all'autorevole orientamento delle SS.UU. della Suprema Corte, è motivato dall'intenzione di favorire la pronuncia di una decisione nel merito, una volta instaurato il giudizio, anziché costringere il giudice ad adottare una pronuncia di rito di estinzione del processo a causa di un mero vizio di forma.

Inoltre, tale soluzione meglio si concilia con quanto previsto dal nuovo art. 171-bis c.p.c., pure introdotto dalla citata Riforma, in tema di verifiche preliminari del giudice, in relazione alla regolare instaurazione del contraddittorio (tale norma, infatti, rimanda espressamente, tra gli altri, all'art. 182).

Gli effetti della sanatoria ex art. 182 c.p.c.

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In tutti i casi sopra esaminati - quindi, quando manchi la procura o vi sia comunque un difetto di rappresentanza, assistenza o nelle autorizzazioni - l'osservanza del termine assegnato dal giudice sana i vizi in precedenza rilevati e, per espressa previsione dell'articolo in esame, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.


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