Un ente pubblico della provincia etnea, con l'intento di eliminare la disparita" di trattamento nell'inquadramento del proprio personale rispetto a quello del pari ente pubblico palermitano, e cedendo alle insistenze sindacali, attuando lo strumento della conciliazione sindacale, concludeva singole conciliazioni con le quali provvedeva al reinquadramento di tutto il personale nelle superiori categorie (allegato 1).
Tale operazione e" stata censurata dall'organo di vigilanza e controllo della Regione Sicilia che, con propria nota, invitava l'ente a regolarizzare i procedimenti di inquadramento tenendo conto della disciplina vigente e del blocco dell'aumento dei CCNL (allegato 2).
Per tutta risposta, con un comportamento disequilibrato, l'ente provvedeva alla stizzosa revoca delle conciliazioni ripristinando la situazione ex ante e procedendo al recupero delle somme fin li pagate in piu".
Un primo gruppo di otto dipendenti ricorreva al Tribunale del Lavoro di Catania rivendicando la piena validita" delle conciliazioni intercorse con l'ente.
L'ente si costituiva senza dispiegare alcuna domanda riconvenzionale, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il procedimento veniva deciso, con sentenza 909/2019 dell'1 marzo 2019 dal Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto che accoglieva pienamente il ricorso evidenziando, dettagliatamente e con richiamo della giurisprudenza di legittimita" della S.C., la piena validita" delle conciliazioni ed il pieno rispetto di quelle norme imperative rivendicate dal resistente che, pero", al momento della stipulazione delle conciliazioni, non doveva averle considerate tali (allegato 3).
Successivamente, un altro dipendente, inascoltate le proprie richieste di applicazione della sentenza anche alla propria identica posizione, era costretto anch'egli a ricorrere per le stesse motivazioni, ottenendo parimenti una sentenza favorevole, emessa dal Giudice del Lavoro etneo dott. Gilberto Mario Fausto Fiorentino nella CONTUMACIA del resistente che, evidentemente, stante il chiaro torto in cui si trovava, ha preferito non costituirsi per evitare una condanna alle spese di soccombenza e di doversi caricare le spese legali di difesa.
Il dott. Fiorentino, confermava appieno la giurisprudenza del Collega di sezione dott. Di Benedetto accogliendo in pieno il ricorso (allegato 4).
Ancora successivamente, un altro dipendente, evidentemente inviso all'ente, ricorreva anch'egli e per le stesse identiche motivazioni, con il ministero dell'avv. Giuseppe Messineo, non avendo ottenuto l'applicazione bonariamente richiesta delle due precedenti sentenze alla propria identica posizione.
Incredibilmente, mentre nei casi precedenti l'ente si era prima costituto per resistere al ricorso, e poi era rimasto contumace tanto chiara era la controversia,
nel terzo caso, invece, non solo si costituiva ma DISPIEGAVA DOMANDA RICONVENZIONALE, adottando un comportamento profondamente difforme a quello precedentemente tenuto rivelatore di una attivita" amministrativa indirizzata non secondo il principio di parita" di trattamento fra situazioni del tutto analoghe ma a seconda del soggetto che avanzava la rivendicazione.
Anche in questo terzo caso, il Giudice del Lavoro di Catania dott.ssa Federica Amoroso, aderiva alla giurisprudenza dei colleghi rigettando la domanda riconvenzionale ed accogliendo il ricorso del dipendente (allegato 5).
In conclusione un ente pubblico, in fatti del tutto identici, puo" revocare con stizza un proprio atto senza difenderlo nelle sedi a cio" deputate" Puo" una volta resistere un'altra no" Ed un'altra volta ancora puo" dispiegare domanda riconvenzionale mai dispiegata nei precedenti identici casi aggravando le spese per difesa che nel caso precedente ha evitato del tutto"
Per fortuna, senza richiamare il mugnaio di Posdam, che cercava un giudice a Berlino, questa volta il giudice non c'e" stato bisogno di trovarlo cosi" lontano ma ce ne sono stati addirittura ben tre, a dimostrazione della terzieta" ed indipendenza dei magistrati etnei.
Avv. Mattia Gattuso
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