Il giudice di pace di Alessandria ha annullato un verbale perché il comune non ha presentato la documentazione dell'omologazione del Redvolution


Ancora un caso in cui la mancata abilitazione, omologazione, approvazione dell'apparecchiatura Redevolution ha avuto come risultato l'annullamento di un verbale.

A portare la questione davanti al Giudice di Pace del Tribunale di Alessandria è la Globoconsumatori ODV che pone l'attenzione proprio sulla strumentazione utilizzata. Di contro c'è il Comune di Alessandria che solleva l'eccezione secondo la quale è sufficiente l'avvenuta «approvazione» dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento dell'infrazione che in questo è relativo all'art.146 comma 3 del Codice della Strada. Ma che per il giudice è infondata, così come ha stabilito attraverso la sentenza n. 299/2023 (sotto allegata).

Non a caso lo stesso giudice cita la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con la sentenza n. 11574 dell'11 maggio del 2017 relativa alla distinzione fra approvazione e omologazione dell'attrezzatura impiegata per l'accertamento della violazione all'art. 146 del Cds e all'eventuale insufficienza della prima: «Per effetto della nuova disciplina contenuta nell'art.201 comma 1-ter […] i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo ove omologati e utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica senza la presenza degli agenti».

Il giudice, dalla disamina degli atti, ha rilevato che non è stato prodotto nessun certificato di omologazione dell'apparecchiatura.

Quest'ultimo è infatti l'unico atto ministeriale e procedurale, attraverso cui il Ministero consente la riproduzione in serie del prodotto omologato di un prodotto testato in un laboratorio ministeriale. Naturalmente il giudice sottolinea come l'atto sia quello dell'omologazione e non della mera approvazione.

La determina dirigenziale del Ministero, che in questo caso è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non certifica sicuramente l'attendibilità funzionale dell'apparecchiatura in questione e il rispetto dei relativi requisiti tecnici dovuti, non potendo derogare alle suddette norme del Codice della Strada e relativi allegati. Inoltre la determina dirigenziale non è e non va confusa con il «Decreto Ministeriale di omologazione» che deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

In sostanza, il Comune ha assolto solo in parte a quello che è un suo onere, non producendo nessuna documentazione che potesse comprovare l'adempimento iniziale della procedura di omologazione dell'apparecchiatura fotografica Redvolution.

Già questo passaggio è risultato sufficiente al giudice per accogliere il ricorso.



Si ringrazia la Globoconsumatori ODV per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Gdp Alessandria n. 299/2023

Foto: 123rf.com
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