Ancora un caso in cui la mancata abilitazione, omologazione, approvazione dell'apparecchiatura Redevolution ha avuto come risultato l'annullamento di un verbale.
A portare la questione davanti al Giudice di Pace del Tribunale di Alessandria è la Globoconsumatori ODV che pone l'attenzione proprio sulla strumentazione utilizzata. Di contro c'è il Comune di Alessandria che solleva l'eccezione secondo la quale è sufficiente l'avvenuta «approvazione» dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento dell'infrazione che in questo è relativo all'art.146 comma 3 del Codice della Strada. Ma che per il giudice è infondata, così come ha stabilito attraverso la sentenza n. 299/2023 (sotto allegata).
Non a caso lo stesso giudice cita la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con la sentenza n. 11574 dell'11 maggio del 2017 relativa alla distinzione fra approvazione e omologazione dell'attrezzatura impiegata per l'accertamento della violazione all'art. 146 del Cds e all'eventuale insufficienza della prima: «Per effetto della nuova disciplina contenuta nell'art.201 comma 1-ter […] i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo ove omologati e utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica senza la presenza degli agenti».
Il giudice, dalla disamina degli atti, ha rilevato che non è stato prodotto nessun certificato di omologazione dell'apparecchiatura.
Quest'ultimo è infatti l'unico atto ministeriale e procedurale, attraverso cui il Ministero consente la riproduzione in serie del prodotto omologato di un prodotto testato in un laboratorio ministeriale. Naturalmente il giudice sottolinea come l'atto sia quello dell'omologazione e non della mera approvazione.
La determina dirigenziale del Ministero, che in questo caso è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non certifica sicuramente l'attendibilità funzionale dell'apparecchiatura in questione e il rispetto dei relativi requisiti tecnici dovuti, non potendo derogare alle suddette norme del Codice della Strada e relativi allegati. Inoltre la determina dirigenziale non è e non va confusa con il «Decreto Ministeriale di omologazione» che deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
In sostanza, il Comune ha assolto solo in parte a quello che è un suo onere, non producendo nessuna documentazione che potesse comprovare l'adempimento iniziale della procedura di omologazione dell'apparecchiatura fotografica Redvolution.
Già questo passaggio è risultato sufficiente al giudice per accogliere il ricorso.
Si ringrazia la Globoconsumatori ODV per l'invio del provvedimento
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