- Traliccio abusivo condominio: il caso
- Il reclamo
- La decisione del reclamo
- Può un giudice civile autorizzare una condotta penalmente rilevante"
Traliccio abusivo condominio: il caso
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Il caso aveva già destato l'attenzione della stampa nazionale, che aveva parlato di un traliccio abusivo sito in Cinisello Balsamo, la cui "ombra sinistra" era arrivata fino a Monza, dove il Tribunale aveva emesso, nella persona del giudice Caterina Panzarino, due ordinanze in rapporto tra loro paradossale).
Oggi quell'ombra sinistra diventa nebbia fitta, stante il fatto che il Tribunale del reclamo non solo ha confermato l'ordinanza del giudice di prime cure, ma ha aggiunto dettagli inquietanti e del tutto illogici, pur di dare manutenzione a un manufatto abusivo con personale del tutto impreparato ai lavori in presenza di radioattività.
La vicenda
Cinisello Balsamo, Milano. Sul tetto di un edificio in riva al Viale Fulvio Testi, una delle arterie più importanti della Lombardia, si trova un traliccio abusivo per le telecomunicazioni, già raggiunto da un primo ordine di demolizione del Comune di Cinisello Balsamo.
Il traliccio è ancorato al parapetto del lastrico solare, e le continue oscillazioni hanno causato crepe strutturali, con il conseguente rischio di caduta da un'altezza di 63 metri. Si tratta di un manufatto di proprietà di una ditta della provincia di Sondrio, che a sua volta l'ha acquistato con un rogito affetto da nullità per mancanza dei titoli edilizi.
Il Comune viene a conoscenza dei gravi problemi strutturali, ma invece di emanare una seconda ordinanza di demolizione sindacale per pericolo alla sicurezza pubblica, ordina la messa in sicurezza del traliccio abusivo e si dimentica di inibire l'accesso a quella porzione del Viale Fulvio Testi su cui il traliccio potrebbe cadere. Anzi, nonostante le continue richieste del Condominio, non risponde.
Piovono le querele e i ricorsi. Due su tutti, finiscono davanti al giudice di Monza, che, con grande sorpresa del Condominio, ordina la manutenzione del manufatto nonostante la Corte di Cassazione abbia già ampiamente dichiarato che l'abusivismo edilizio non ammetta manutenzione di alcun tipo e nomina un CTU affinché dica se il manufatto possa essere messo in sicurezza, con buona pace della natura del ricorso cautelare. Il CTU deve accedere a luoghi ove non sussistono le condizioni minime di sicurezza sul lavoro. Né il CTU è provvisto della relativa formazione nel rispetto della normativa di cui al d.l. 81/2008.
Il reclamo
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Il Condominio propone reclamo, ribadendo alcune circostanze inquietanti tra cui il fatto che con l'ausilio dei Vigili del Fuoco, di E-Distribuzione, della Polizia e dei Carabinieri, si scopre che l'impresa del traliccio alimentava la struttura sottraendo furtivamente l'elettricità condominiale.
Si scopre altresì che sul tetto condominiale non sussistono le condizioni minime richieste dal d.l. 81/2008 per il lavoro in sicurezza, come la mancanza della linea vita e di un parapetto a norma. L'impresa che detiene il traliccio si rifiuta di rimuovere cavi e tiranti che lo ancorano al parapetto condominiale, per permettere al Condominio di effettuare tali lavorazioni.
Sul tetto condominiale, si è altresì scoperto un parafulmine radioattivo, in presenza del quale è necessario rispettare le precauzioni di cui al d.l. 101/2020.
Il Condominio fa presente che l'impresa del traliccio abusivo non ha alcun permesso per lavorare in presenza di radioattività, e che, come da pregressa giurisprudenza di Cassazione, non può essere data manutenzione, neppure ordinaria, a un manufatto abusivo.
La decisione del reclamo
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L'ordinanza che decide il reclamo (sotto allegata), comunicata dopo più di 80 giorni dal deposito del Condominio e dopo che lo stesso era stato erroneamente assegnato al giudice di prime cure, in barba al disposto normativo dell'art. 669 terdecies c.p.c., travolge, nelle motivazioni, la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e la pregressa giurisprudenza in materia di abusivismo edilizio.
Sotto il primo profilo, secondo i giudici del Tribunale di Monza, la presenza di radioattività non inficia l'accesso al tetto condominiale, poiché siccome altri soggetti sono andati sul tetto a effettuare dei rilievi, allora non vi è alcuna conseguente impossibilità di accedervi.
Il giudice non ha quindi tenuto in considerazione né la sopravvenuta scoperta della presenza del parafulmine radioattivo, né il disposto normativo del d.l. 101/2020 che espressamente prevede responsabilità amministrative e penali in capo al condominio nel caso di mancato controllo.
Per quanto riguarda, invece il profilo dell'abusivismo edilizio e della messa in sicurezza, ancor più interessante sono le conclusioni a cui perviene il collegio, tra l'altro in maniera del tutto contradditoria.
Il giudice di prime cure aveva ordinato la messa in sicurezza e la manutenzione del traliccio abusivo. Il condominio ha presentato reclamo contro la manutenzione ordinaria, vietata da pregresso orientamento giurisprudenziale della Cassazione penale.
Il giudice del reclamo, nella motivazione dell'ordinanza così statuisce: "quanto, poi, all'incidenza dell'affermato carattere abusivo del traliccio, dalla stessa ordinanza comunale di messa in sicurezza emerge che altro è la regolarità urbanistico/edilizia del manufatto, altro è l'attività di messa in sicurezza/manutenzione", legando (almeno così pare) la manutenzione alla esclusiva messa in sicurezza, salvo poi rigettare in toto il reclamo del condominio, confermando l'ordinanza del giudice di prime cure.
Può un giudice civile autorizzare una condotta penalmente rilevante"
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L'ambiguità del collegio ha un pericoloso riscontro per ciò che concerne la disciplina sulla sicurezza sul lavoro e sull'abusivismo edilizio. Secondo queste conclusioni, a parere di chi scrive del tutto illogiche, è ammesso l'accesso a luoghi ove vi sia presenza di radioattività, anche di soggetti non dotati della necessaria formazione, ed è altresì ammessa la manutenzione di manufatti abusivi, pur quando la normativa vigente e la conseguente giurisprudenza della Cassazione lo vietino categoricamente, anche sotto il profilo penale.
Sul punto, il giudice di Monza apre a un quesito di estrema rilevanza: può un giudice civile autorizzare una condotta penalmente rilevante" A parere di chi scrive la risposta è un no contundente.
Se ciò fosse possibile, si aprirebbero le porte del far west del diritto, in cui un giudice decide in spregio alla normativa vigente, anche penale.
Scarica pdf ordinanza reclamo Trib. Monza