- Decisione del collegio e modelli di trattazione della causa
- Il modello di trattazione scritta ex art. 275 c.p.c. primo comma
- La decisione del tribunale in composizione collegiale nel modello misto
- Trattazione orale e decisione collegiale ex art. 275-bis
Decisione del collegio e modelli di trattazione della causa
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La decisione del Tribunale in composizione collegiale può aversi a seguito di apposita udienza di discussione davanti al collegio o dopo la semplice rimessione della causa in decisione da parte del giudice istruttore, a seconda del modello di trattazione della causa adottato, in conseguenza delle richieste di parte e delle scelte del giudice.
Per comprendere appieno la differenza di presupposti e di procedure tra i tre diversi modelli di trattazione (scritta, orale e mista), sia in caso di decisione collegiale che monocratica - specialmente dopo le importanti innovazioni apportate al codice dalla Riforma Cartabia - vi rimandiamo alla nostra apposita guida.
In questo articolo, ci soffermeremo sulla decisione del tribunale in composizione collegiale, in ognuno dei tre casi sopra citati.
Il modello di trattazione scritta ex art. 275 c.p.c. primo comma
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Il primo comma dell'art. 275 c.p.c. individua quella che potremmo definire come l'ipotesi "normale" di decisione del tribunale in composizione collegiale, e cioè quella che segue il modello di trattazione scritta.
In tal caso, all'esito della fase istruttoria (v. art. 188) o quando ritenga superfluo assumere mezzi di prova (art. 187, primo comma), oppure ancora quando sia necessario decidere su una questione preliminare di merito o attinente la giurisdizione o la competenza, il giudice fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione della causa in decisione (v. art. 189).
Per effetto della Riforma Cartabia, tale udienza - che prende sostanzialmente il posto dell'udienza di precisazione delle conclusioni, oggi non più prevista - è preceduta dal deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica, da depositarsi, rispettivamente, entro sessanta, trenta e quindici giorni prima dell'udienza.
Se, ai sensi dell'art. 50-bis, la causa risulta di competenza del collegio, ecco che l'udienza in questione - da tenersi, si ribadisce, davanti al giudice istruttore - si risolve nella rimessione della causa al collegio (in caso di competenza monocratica, invece, il suo esito sarebbe il trattenimento della causa in decisione da parte dello stesso istruttore, in funzione di giudice monocratico: in tal caso, la disciplina di riferimento è quella contenuta negli artt. 281-quinquies e 281-sexies).
Ebbene, ai sensi del primo comma dell'art. 275 c.p.c., una volta che l'istruttore abbia rimesso la causa al collegio, la sentenza è da quest'ultimo depositata entro sessanta giorni dall'udienza ex art. 189.
La decisione del tribunale in composizione collegiale nel modello misto
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Le cause di competenza collegiale possono subire una deviazione dal modello di trattazione scritta appena descritto se, ai sensi del secondo comma dell'art. 275, una delle parti , con la nota di precisazione delle conclusioni, chiede al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio.
In tal caso, si delinea il modello di trattazione mista: alle parti rimane la facoltà di depositare le proprie comparse conclusionali (non le memorie di replica) e l'udienza di rimessione della causa in decisione viene revocata dal presidente del tribunale, che, in luogo di questa, fissa l'udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni.
In tale udienza, il giudice istruttore assume il ruolo di relatore, esponendo al collegio i fatti di causa, e ciascuna delle parti può intervenire nella discussione esponendo le proprie conclusioni. Successivamente, la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni.
Trattazione orale e decisione collegiale ex art. 275-bis
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Infine, può verificarsi che, ai sensi dell'art. 275-bis c.p.c., sia lo stesso giudice istruttore - senza, quindi, necessità di ricevere una richiesta di parte in tal senso - a ritenere che sia opportuno che la causa venga decisa a seguito di discussione orale (modello di trattazione orale).
In tal caso, se la competenza è del collegio ai sensi dell'art. 50-bis, egli fissa l'udienza davanti al collegio, assegnando alle parti un termine per il deposito delle sole note di precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali (rispettivamente, non più di trenta giorni e quindici giorni).
Anche in tal caso, alla relazione del giudice istruttore segue la discussione delle parti, ma in tal caso il collegio può pronunciare sentenza già all'esito della discussione, con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In alternativa, la sentenza collegiale è depositata entro sessanta giorni successivi all'udienza.
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