- Nuove disposizioni in materia di giustizia
- Personale impiegato presso l'amministrazione della giustizia
- Pignoramento di crediti verso terzi
- Casellario giudiziale
- Giustizia riparativa
Nuove disposizioni in materia di giustizia
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Nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2023 n. 52 è stato pubblicato il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", approvato dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio scorso. Tante le novità previste dal decreto, anche in materia di giustizia, contenute nel Capo VI del provvedimento.
Personale impiegato presso l'amministrazione della giustizia
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L'art. 22 prevede la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, statuendo a tal proposito che i dipendenti devono aver lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e devono altresì risultano in servizio alla data del 30 giugno.
Sempre in materia di personale pubblico, l'art. 23 del decreto in esame introduce incentivi in favore degli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nella specie, l'incentivo è finalizzato alla riduzione dei procedimenti civili pendenti per ciascuna delle annualità di attuazione del PNRR.
Infine, con l'art. 24 viene autorizzato il Ministero dell'Economia a bandire un concorso per il reclutamento di 68 unità di magistrati, indicando altresì le modalità di svolgimento delle prove.
Pignoramento di crediti verso terzi
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Del pignoramento di crediti verso terzi si occupa invece l'art. 25, il quale introduce alcune modificazioni al Codice di procedura civile.
In particolare, il primo periodo del primo comma dell'articolo 546 è sostituito come segue: «Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.».
Il decreto ha inoltre introdotto un nuovo articolo, ovvero l'art. 551-bis, recante "Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi", il quale, in particolare, stabilisce che "Salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma".
Sempre in tema di pignoramento, l'art. 25 del nuovo decreto-legge compie modifiche all'art. 553, 630 c.p.c., nonché alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
Casellario giudiziale
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L'articolo 26 interviene sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, modificando il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. La norma prevede, in particolare che la DGSIA è la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia deputata, tra le altre attività, a: raccogliere e conservare i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni; raccogliere e conservare i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; conservare i dati raccolti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi.
Giustizia riparativa
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Per quanto attiene la giustizia riparativa, l'art. 27 ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in particolare all'articolo 92: al comma 1, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023»; 2) al comma 2, le parole: «nell'ultimo quinquennio» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio precedente il 31 dicembre 2023» e le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023». b) all'articolo 93, comma 1, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023».
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