La Cassazione fa chiarezza sul cumulo della pena in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse


"Il cumulo di pena non può comprendere condanne già interamente espiate, a meno che il condannato dimostri un concreto interesse al loro inserimento, né condanne per reati commessi dopo l'inizio dell'esecuzione della pena, ed è quindi doverosa la formazione di cumuli parziali". Lo ha affermato la prima sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 9434/2024, rigettando il ricorso di un uomo avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato la sua richiesta di procedere al cumulo di tutte le pene.

Sul punto, osserva la S.C., sono numerose le pronunce della giurisprudenza secondo cui, "in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena, o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non può effettuarsi il cumulo di tutte le pene, ma occorre procedere a cumuli parziali, ossia, da un lato, al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, e, dall'altro, ad un nuovo cumulo, comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione" (cfr., tra le altre, Cass. n. 46602/2019; Cass. n. 17503/2020).


Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro

Studio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa

Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo

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