Il Tribunale di Napoli (Sezione distaccata di Marano - Sentenza del 06.04.2007) ha stabilito che in caso di protesto illegittimo vi è responsabilità solidale tra il Notaio e l'Istituto di Credito.
In particolare la Corte ha precisato che il Notaio, nell'esercizio della sua professione, è tenuto alla diligenza media di cui all'art. 1176, secondo comma del codice civile e che "il controllo e la verifica di conformità allo specimen e di corrispondenza della firma di traenza del correntista rientrano nei doveri di normale attenzione e diligenza del notaio, soprattutto laddove, ictu oculi, sia facilmente accertabile la diversità di sesso tra il titolare del conto corrente, il firmatario dell'assegno e il soggetto contro il quale viene elevato il protesto, avendo il notaio il potere/dovere di chiedere, nei casi dubbi, i chiarimenti opportuni alla banca trattaria che ha indicato i nominativi dei soggetti da protestare".
I Giudici hanno poi precisato che la previsione di cui all'art. 2236 del codice civile "è dettata unicamente in materia di soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, escludendosi solo in tale ipotesi la colpa lieve del professionista".
La Corte, decidendo il caso di una donna che si era vista erroneamente iscrivere nel Registro Informatico dei Protestati, ha stabilito la responsabilità solidale del professionista e della Banca, il primo per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 1176 c.c. e il secondo per aver violato il dovere di correttezza e buona fede nell'indicazione erronea al notaio del nominativo dell'attrice poi protestata.
Leggi la motivazione della sentenza
In particolare la Corte ha precisato che il Notaio, nell'esercizio della sua professione, è tenuto alla diligenza media di cui all'art. 1176, secondo comma del codice civile e che "il controllo e la verifica di conformità allo specimen e di corrispondenza della firma di traenza del correntista rientrano nei doveri di normale attenzione e diligenza del notaio, soprattutto laddove, ictu oculi, sia facilmente accertabile la diversità di sesso tra il titolare del conto corrente, il firmatario dell'assegno e il soggetto contro il quale viene elevato il protesto, avendo il notaio il potere/dovere di chiedere, nei casi dubbi, i chiarimenti opportuni alla banca trattaria che ha indicato i nominativi dei soggetti da protestare".
I Giudici hanno poi precisato che la previsione di cui all'art. 2236 del codice civile "è dettata unicamente in materia di soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, escludendosi solo in tale ipotesi la colpa lieve del professionista".
La Corte, decidendo il caso di una donna che si era vista erroneamente iscrivere nel Registro Informatico dei Protestati, ha stabilito la responsabilità solidale del professionista e della Banca, il primo per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 1176 c.c. e il secondo per aver violato il dovere di correttezza e buona fede nell'indicazione erronea al notaio del nominativo dell'attrice poi protestata.
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