Per la Cassazione, il diritto all'assegno divorzile in linea di principio permane anche se il suo titolare ha instaurato una convivenza "more uxorio"

Revoca o riduzione dell'assegno di divorzio

La Corte di appello di Roma aveva rilevato che, ai fini della revoca o della riduzione dell'assegno divorzile, era necessaria la duplice condizione della sussistenza di una modificazione delle condizioni economiche degli ex-coniugi e dell'idoneità di tali modificazioni ad immutare il pregresso assetto realizzato dal precedente provvedimento sull'assegno.

Alla luce dei suddetti parametri, la Corte d'appello aveva pertanto accolto il reclamo proposto dall'ex moglie avverso la decisione emessa dal Giudice di primo grado con cui veniva revocato l'obbligo di contributo al mantenimento a carico dell'ex marito.

Diritto all'assegno divorzile in assenza di nuovo matrimonio

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6111/2024 (sotto allegata), ha rigettato il ricorso proposto dall'ex marito e condannato lo stesso al pagamento delle spese.

Per quanto in particolare attiene alla questione della spettanza dell'assegno divorzile anche successivamente all'instaurazione di una nuova convivenza di fatto, la Corte ha affermato che "in assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all'assegno di divorzio, il linea di principio, di per sé permane, nella misura stabilita dalla sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se il suo titolare instauri una convivenza "more uxorio" con altra persona, salvo che sussistano i presupposti per la revisione dell'assegno, secondo il principio generale posto dall'art. 9, comma 1, l. 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 l. 6 marzo 1987, n. 74". I presupposti in questione, ha spiegato la Corte si sostanziano nella prova "da parte dell'ex coniuge onerato, che tale convivenza ha determinato un mutamento "in melius" (…) delle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente, o quanto meno di risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza".

La suddetta prova non può dunque essere limitata "a quella della mera instaurazione e del permanere di una convivenza "more uxorio" dell'avente diritto con altra persona, essendo detta convivenza di per sé neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche del titolare, potendo essere instaurata con persona priva di redditi o patrimonio, e dovendo l'incidenza economica di detta convivenza essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano".

Sulla scorta di tali motivi e per quanto qui rileva, la Corte ha rigettato il ricorso proposto.

Scarica pdf Cass. n. 6111/2024

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