La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sentenza 9514/07) ha stabilito che "in presenza di una lesione dell'integrità psicofisica della persona, il danno alla vita di relazione (come il danno estetico o la riduzione della capacità lavorativa generica) costituisce, una componente del danno biologico perché si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello normale, cosicché anche quest'ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico , ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tenere conto per accertare in concreto la misura di tale danno e personalizzarlo alla peculiarità del caso". Aggiunge poi la Corte che "ne consegue che, allorché si provvede all'individuazione dell'entità complessiva del danno biologico subito, il giudice deve tener conto dell'apporto delle varie voci che lo compongono e del peso che esse svolgono nella figura unitaria del danno biologico. Tale accertamento complessivo rientra negli esclusivi compiti del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se esente da vizi logici".
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