La rilevazione da parte della Polizia locale veniva effettuata attraverso un apparecchio AGUIA-T5-5-R.
Nel ricorso si sottolinea ancora una volta come il dispositivo utilizzato non fosse omologato e che non è sufficiente la sola «approvazione» così come dichiarato dal Comune. Omologazione e approvazione non possono essere considerate sinonimi perché sono due procedure completamente diverse con altrettanti differenti provvedimenti conclusivi.
L'accertamento della velocità è avvenuto con un apparecchio non omologato e quindi non poteva essere utilizzato.
Sempre ai fini della legittimità del verbale, l'Ente stesso avrebbe dovuto produrre la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'approvazione del dispositivo.
Anche la collocazione di quest'ultimo è stata contestata in quanto l'apparecchio era posizionato su una strada priva di banchine e quindi in violazione della norma.
Altro punto contestato è il rilievo fotografico che, alla luce anche della giurisprudenza della Corte di Cassazione, doveva essere completo: ovvero la fotografia non poteva limitarsi a rappresentare solo il veicolo, ma doveva permettere la visione dell'intero tratto di strada per evitare che l'infrazione fosse addebitata al veicolo sbagliato.
Nel caso di specie, invece, l'amministrazione comunale ha prodotto una documentazione fotografica non limpida.
Infine, la segnaletica del preavviso del rilevamento che dalle fotografie prodotte risulta indicare sola presenza della postazione della velocità senza alcuna precisazione sulla natura «fissa o mobile» dello stessa: dalle fotografie prodotte risultano presenti cartelli con la scritta generica «Controllo elettronico della velocità».
Da qui l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato.
Si ringrazia la Globoconsumatori ODV per l'invio del provvedimento
Scarica pdf Gdp Asti n. 108/2024• Foto: 123rf.com