- Il distacco del lavoratore nella normativa italiana
- Il concetto di distacco a livello comunitario
- La differenza tra trasferta e distacco
- Distacco in paese extra-Ue parzialmente convenzionato con l'Italia
- Distacco in paese extra-Ue non convenzionato con l'Italia
- Aspetti assicurativi del distacco comunitario
Il distacco del lavoratore nella normativa italiana
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Nel nostro ordinamento giuridico per distacco si intende quell'istituto con il quale il datore di lavoro distaccante, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa (art. 30 D.Lgs. 276/2003).
Il distacco può avvenire sia tra due imprese con sede in Italia, ma anche tra un'impresa italiana e un'impresa con sede all'estero.
Qualora il lavoratore dovesse essere distaccato in un paese estero, gli aspetti previdenziali sono regolati sulla base delle legislazioni di sicurezza sociali in materia applicabili al lavoratore distaccato (convenzioni o specifici accordi).
Il concetto di distacco a livello comunitario
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L'art. 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce che "La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata di tale lavoro non superi i 24 mesi".
In altri termini si applica a livello comunitario si applica il principio di territorialità, e pertanto sotto il profilo previdenziale si applica il regime contributivo dello Stato membro del datore di lavoro distaccante.
Per quanto riguarda gli adempimenti formali, il datore di lavoro distaccante deve presentare sul portale dell'Inps, personalmente o per mezzo di un intermediario, il modello portabile A1 che consente il rilascio della relativa certificazione da parte della sede Inps competente.
La differenza tra trasferta e distacco
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L'ordinamento italiano differenzia la natura della trasferta e del distacco: la trasferta consiste nello svolgimento temporaneo della prestazione lavorativa in una sede diversa in Italia o anche all'estero.
Il distacco invece si differenzia in quanto è un istituto che necessita di un accordo tra le parti e di una comunicazione obbligatoria di trasformazione dell'attività lavorativa sui portali regionali di collocamento.
E' importante evidenziare, anche per l'aspetto previdenziale, come tale distinzione operi solo a livello nazionale.
A livello comunitario e internazionale invece esiste soltanto il concetto di distacco, e pertanto in caso di lavoratore inviato all'estero, sia nel caso si tratti di lavoratore in trasferta o in distacco, si applicano sempre per gli aspetti previdenziali le norme sul distacco.
Distacco in paese extra-Ue parzialmente convenzionato con l'Italia
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Il datore di lavoro che distacca personale dipendente in un paese extra-ue parzialmente convenzionato con l'Italia deve procedere con gli adempimenti previsti dall'Inps.
Nello specifico è necessario che il datore di lavoro distaccante proceda con l'apertura di una matricola Inps ad hoc con codice di autorizzazione 4Z, la quale prevede una particolare contribuzione, diversa a seconda del paese parzialmente convenzionato, che si applica alle retribuzioni effettive oppure su retribuzioni convenzionali.
In seguito l'Istituto prevede la compilazione di uno specifico modulo di distacco, diverso da paese a paese, contenente tutti i dati relativi al datore di lavoro distaccante e distaccatario che deve essere compilato e successivamente fatto vidimare tramite cassetto bidirezionale dalla sede Inps competente sulla matricola creata ad hoc.
Distacco in paese extra-Ue non convenzionato con l'Italia
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Per il distacco in un paese estero non convenzionato con l'Italia non è previsto espressamente un documento portabile per il lavoratore; tuttavia è consigliabile che il datore di lavoro distaccante proceda almeno con una comunicazione obbligatoria di distacco al collocamento regionale in modo da certificare la modifica temporanea di svolgimento dell'attività lavorativa.
Anche in questo caso il datore di lavoro distaccante deve procedere con l'apertura di una matricola Inps ad hoc con codice di autorizzazione 4C; la particolare contribuzione prevista si applica alle retribuzioni effettive ed è soggetta ad un'ulteriore riduzione del 10% da esporre nel flusso Uniemens con codice di conguaglio S189.
Aspetti assicurativi del distacco comunitario
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Sotto il profilo assicurativo anche l'Inail, sulla base dell'applicazione del principio di territorialità, prevede la possibilità per il datore di lavoro distaccante di presentare per i lavoratori distaccati un documento di portabilità, il modulo PD DA1.
Tale modulo consente un'evasione più rapida delle pratiche relative agli infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di distacco del lavoratore in uno degli Stati membri.
E' bene precisare come la presentazione di questo modulo all'Inail sia soltanto facoltativa (anche se fortemente consigliata) e pertanto la mancata richiesta non comporta alcuna sanzione.
Scarica pdf Regolamento CE n. 883/2004• Foto: 123rf.com