Trattamento economico consulente tecnico di parte
Con ordinanza n. 7035/2024 (sotto allegata), la Corte di Cassazione ha approfondito la questione del trattamento economico che deve essere applicato al consulente tecnico di parte, equiparandolo a quello previsto per il consulente tecnico d'ufficio.
In particolare, la Corte ha affermato che l'equiparazione del compenso tra i suddetti consulenti tecnici è stabilita in modo chiaro dall'art. 83 del D.M. n. 115/2002, ove è previsto che "L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento".
In tale direzione, ha spiegato il Giudice di legittimità, si è anche pronunciata la Consulta, la quale ha evidenziato la natura di munus publicum dell'incarico assegnato al consulente tecnico di parte, del quale l'ausiliario del consulente non può ignorare l'esistenza.
La Corte di Cassazione ha dunque spiegato come il Giudice delle leggi, attraverso la suddetta pronuncia abbia parificato "le modalità di recupero del compenso per ausiliari del giudice e dei consulenti tecnici di parte".
Onorari CTP: stesse tabelle CT
Posto quanto sopra, la Corte ha poi ricordato che la "non applicabilità delle tariffe professionali per la liquidazione del compenso svolta dal consulente tecnico di parte è confermata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in ordine al rimborso delle attività svolte dai prestatori d'opera, di cui il consulente d'ufficio sia stato autorizzato ad avvalersi, devono trovare applicazione le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli onorari dei consulenti tecnici, attesa la natura di munus publicum che caratterizza l'incarico assegnato al consulente".
In ragione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento la Corte ha concluso il proprio esame ritenendo che "Alla luce dell'interpretazione sistematica della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, anche il compenso del consulente tecnico della parte ammessa al gratuito patrocinio va liquidato ai sensi del D.M. n. 115 del 2002 e non sulla base delle tariffe professionali".
La Suprema Corte, per quanto qui interessa, ha accolto il ricorso proposto e ha cassato l'ordinanza impugnata al giudice di merito.
Scarica pdf Cass. n. 7035/2024
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