"Pur ammettendo questa Corte (…) la tutela di situazioni soggettive costituzionalmente protette o legislativamente protette come figure tipiche di danno non patrimoniale, rientranti sotto l'ambito dello articolo 2059 del codice civile, costituzionalmente orientato, la perdita del cavallo (…), come animale da affezione, non sembra riconducibile sotto una fattispecie di un danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta. La parte che domanda la tutela di tale danno, ha l'onere della prova sia per l'an che per il quantum debeatur, e non appare sufficiente la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla perdita delle qualità della vita. Inoltre la specifica deduzione del danno esistenziale impedisce di considerare la perdita, sotto un profilo diverso del danno patrimoniale (già risarcito) o del danno morale soggettivo e transeunte".
È questo il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 14846/2007 con la quale la Suprema Corte è intervenuta sul caso di due coniugi che avevano agito in giudizio per chiedere la condanna al risarcimento di tutti i danni derivati loro a seguito di un incidente nel corso del quale era morto il cavallo di loro proprietà.
È questo il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 14846/2007 con la quale la Suprema Corte è intervenuta sul caso di due coniugi che avevano agito in giudizio per chiedere la condanna al risarcimento di tutti i danni derivati loro a seguito di un incidente nel corso del quale era morto il cavallo di loro proprietà.
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