- Riforma Cartabia: il nuovo procedimento semplificato
- I presupposti per adottare il rito semplificato di cognizione
- Rapporti tra procedimento semplificato di cognizione e rito ordinario
- La fase istruttoria nel procedimento semplificato
- Procedimento semplificato di cognizione: la fase decisoria
Riforma Cartabia: il nuovo procedimento semplificato
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Il procedimento semplificato di cognizione è il nuovo rito previsto dalla Riforma Cartabia, introdotto nell'ottica di rendere più snella la procedura delle cause civili di più semplice soluzione.
Nella sostanza, il procedimento semplificato prende il posto, nell'impianto codicistico, del vecchio procedimento sommario di cognizione (artt. 702-bis e ss., ora abrogati), con alcune importanti differenze che andremo ad analizzare in questa breve guida.
I presupposti per adottare il rito semplificato di cognizione
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A norma dell'art. 281-decies, il procedimento semplificato va adottato nelle seguenti ipotesi:
• quando i fatti di causa non sono controversi;
• quando la domanda è fondata su prova documentale;
• quando la domanda è di pronta soluzione;
• quando la domanda richiede un'istruzione non complessa.
In tutti questi casi, non sussiste alcuna discrezionalità in capo all'attore, che deve necessariamente introdurre la causa nelle forme del procedimento semplificato, e cioè con ricorso, secondo quanto stabilito dall'art. 281-undecies.
E ciò vale sia nel caso che si tratti di controversia di competenza monocratica, sia di competenza collegiale.
Gli aspetti sopra indicati individuano le principali differenze tra il nuovo procedimento semplificato di cognizione e il vecchio rito sommario, ora abrogato, che invece postulava sempre la facoltà di scelta in capo all'attore e che, soprattutto, non poteva trovare applicazione nelle controversie di competenza collegiale.
Il secondo comma dell'art. 281-decies delinea, poi, l'altra caratteristica fondamentale del rito semplificato, stabilendo che l'attore è altresì libero di scegliere di introdurre il giudizio secondo le forme del procedimento semplificato, in tutti casi in cui il tribunale giudica in composizione monocratica.
Rapporti tra procedimento semplificato di cognizione e rito ordinario
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Una volta instaurato il contraddittorio e introdotto il giudizio nelle forme semplificate, il giudice è tenuto, in base al disposto del primo comma dell'art. 281-duodecies, a verificare la sussistenza dei presupposti che giustificano, o meglio impongono, l'adozione del rito semplificato.
Ove tali presupposti non ricorrano, oppure nel caso in cui il giudice ritenga che, per la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, la causa debba essere trattata con il rito ordinario, lo stesso dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario.
La norma va letta in coordinamento con quanto disposto dall'art. 183-bis, che, nel nuovo testo introdotto dalla Riforma Cartabia, dispone che quando il giudice, nell'ambito di un giudizio di cognizione introdotto nelle forma ordinarie, rilevi che ricorrano i presupposti di cui all'art. 281-decies, dispone con ordinanza la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato.
La fase istruttoria nel procedimento semplificato
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Quanto alla fase istruttoria, l'ultimo comma dell'art. 281-duodecies dispone che il giudice, se non ritiene la causa matura per la decisione, ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione.
La modalità di assunzione dei mezzi di prova, dunque, non si discosta da quanto avviene dal rito ordinario, trattandosi anche in questo caso di un processo a cognizione piena. Diversamente, nel vecchio rito sommario, il giudice, a norma dell'abrogato art. 702-ter, poteva procedere "nel modo più opportuno" agli atti di istruzione rilevanti, affrancandosi dunque dal rispetto di una rigida formalità nell'assunzione dei mezzi di prova.
Procedimento semplificato di cognizione: la fase decisoria
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L'art. 281-terdecies disciplina la fase decisoria del procedimento semplificato di cognizione, per il quale il legislatore ha prescelto il modello di trattazione orale di cui agli artt. 281-sexies e 275-bis, a seconda che il giudizio sia di competenza del giudice monocratico o del collegio.
Diversamente dall'abrogato rito sommario, il nuovo processo semplificato si chiude con sentenza (e non con ordinanza), impugnabile secondo i modi ordinari.
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