Nell'occasione, il G.E. veniva investito della decisione sulla sospensione della esecuzione contenuta nell'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. che il debitore proponeva avverso l'avviato esproprio presso terzi del proprio coniuge divorziato; quest'ultimo, aveva infatti agito con il pignoramento in forza di una decisione di prime cure del Tribunale di Avellino che lo aveva visto beneficiario dell'assegno di divorzio e altresì di somme previste quale contributo al mantenimento della propria figlia convivente. Il debitore tuttavia avverso la decisione del Tribunale di Avellino aveva nel frattempo proposto appello che, parzialmente, aveva condotto alla riforma della stessa sentenza di prime cure.
Il creditore, ritenendo che il titolo di gravame, siccome solo parzialmente riformato, dovesse necessariamente integrarsi con la parte non riformata della sentenza di primo grado, riteneva legittimo l'avvio dell'esproprio esclusivamente in forza della notifica della sentenza pronunciata dal Tribunale di Avellino, pedissequa a precetto.
Non così ritiene il G.E, il quale nella decisione allegata con meditata e puntuale motivazione accoglie l'opposizione del debitore, assumendo in estrema sintesi che l'effetto sostitutivo integrale della sentenza di riforma anche parziale pronunciata in grado di appello non lascia margini di ultrattività alla decisione di prime cure, ragion per cui l'omessa notifica della sentenza di riforma determina l'inefficacia dell'esproprio e per tale ragione sospende la esecuzione.
Il G.E. rimanda nel passaggio saliente della propria ordinanza a principi certamente tralatizi in tema - tra le tante Cass. 29021/2018 - per i quali: "in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa -cfr. Cass. n. 2885/73; n.6438/92; n. 586/99; n. 6911/02; n. 29205/08; n. 7537/09. Deve quindi ribadirsi quanto già più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 18254 del 2014) ovvero che la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se, a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (in questo senso da ultimo v. anche Cass. n. 2955 del 2013). L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione (in questo senso v. Cass. n. 9161 del 2013)".
Il G.E ulteriormente, a conclusione del proprio iter argomentativo afferma quindi che: "ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado".
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