- Addebito separazione: infedeltà della moglie non provata
- Infedeltà coniugale: richiesta di addebito della separazione
- Nessun addebito: manca la prova dell'infedeltà della moglie
Addebito separazione: infedeltà della moglie non provata
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L'infedeltà della moglie non può essere dimostrata da foto osé di scarsa qualità, probabilmente manipolate, in cui non sono visibili i volti dei protagonisti delle scene ritratte, tanto più che in sede di merito non è stata raggiunta la prova dell'invio delle foto all'amante. Respinta quindi in via definitiva la richiesta di addebito della separazione alla moglie. Lo ha sancito la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 9776/2024 (sotto allegata).
Infedeltà coniugale: richiesta di addebito della separazione
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Un marito chiede la separazione con addebito della stessa alla moglie per infedeltà coniugale. L'uomo dichiara di aver scoperto sul cellulare della moglie messaggi amorosi e fotografie della stessa ritratta in pose oscene. Il Tribunale accoglie la richiesta del marito e addebita la separazione alla moglie. La decisione però viene ribaltata in sede di appello, che valuta insufficiente la prova fornita sull'infedeltà della moglie.
Nessun addebito: manca la prova dell'infedeltà della moglie
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L'uomo ricorre in Cassazione, contestando la decisione della Corte d'Appello relativa alla prova dell'infedeltà coniugale. Gli Ermellini, dall'esame dei documenti di causa rilevano come la Corte di Appello abbia concluso che le foto rinvenute dal marito non possano essere attribuite in modo inequivocabile alla donna, non solo per la qualità scadente delle foto, che fanno pensare a una manipolazione, ma anche perché nelle foto più esplicite il viso della donna non è visibile. La Corte di merito non ha ritenuto dimostrato inoltre l'invio delle foto e la conseguente ricezione delle immagini sexy all'amante. Il marito ha proposto nel motivo di impugnazione il travisamento della prova in ordine alla relazione extraconiugale della moglie, ma così facendo ha richiesto una rivisitazione dell'apprezzamento della prova, attività che è preclusa in sede di legittimità. Il ricorso, per questo e per altri motivi, viene quindi respinto.
Scarica pdf Cassazione n. 9776-2024