- Lite conciliata: compenso fase decisionale aumentato
- Compenso avvocato e conciliazione della lite
- Causa conciliata: all'avvocato importo della fase decisoria aumentato del 25%
Lite conciliata: compenso fase decisionale aumentato
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In presenza di una conciliazione giudiziale o di una transazione, la legge dispone che per l'attività di conciliazione svolta l'avvocato debba percepire un compenso pari all'importo stabilito per la fase decisionale aumentato del 25%. Lo ha chiarito la Cassazione nell'ordinanza n. 8576/2024 (sotto allegata).
Compenso avvocato e conciliazione della lite
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Un avvocato propone un ricorso ai sensi dell'articolo 702 bis del codice di procedura civile e dell'articolo 14 del decreto legislativo 150/2011 per ottenere il pagamento dei propri compensi professionali. Lo stesso dichiara di aver svolto attività difensiva per i convenuti nell'ambito di un giudizio civile conclusosi con la conciliazione delle parti. Il Tribunale di Torino, nella contumacia dei convenuti, accoglie la domanda e liquida il compenso per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la conciliazione, riconoscendo per quest'ultima il 25% di quanto stabilito per la fase decisionale.
Causa conciliata: all'avvocato importo della fase decisoria aumentato del 25%
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L'avvocato impugna la decisione in sede di Cassazione perché il Tribunale ha applicato in modo erroneo i criteri di liquidazione del compenso previsti in caso di conciliazione della lite. L'autorità giudiziaria avrebbe dovuto riconoscere in suo favore l'importo previsto per la fase decisionale, aumentato del 25%.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'avvocato perché l'articolo 4 del decreto ministeriale numero 55/2014 prevede in effetti che, qualora l'avvocato raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia, il compenso per questa attività sia pari all'importo liquidabile per la fase decisionale aumentato del 25%. Ha quindi errato il Tribunale nel riconoscere per la conciliazione il 25% dell'importo previsto per la fase decisionale, perché in realtà avrebbe dovuto riconoscere l'intero importo della fase decisionale aumentato del 25%.
A sancirlo del resto è il comma 6 dell'art. 4 del DM n. 55/2012 ai sensi del quale "Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta".
Scarica pdf Cassazione n. 8576/2024• Foto: 123rf.com