Nel giudizio di richiesta di modifica dell'assegno divorzile, il tribunale non può effettuare una nuova ed autonoma valutazione delle condizioni o del quantum dell'assegno, sulla scorta di una diversa valutazione della situazione economica dei coniugi già effettuata con la sentenza di divorzio, ma si deve limitare a verificare se, e in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata.
La Suprema Corte, nel caso specifico, con ordinanza n. 7029/2024, ha confermato il decreto della Corte d'appello impugnato, che, nel corso di un procedimento instaurato ai sensi dell'art. 9 legge n. 898/1970 avviato dal ricorrente per addivenire alla modifica delle condizioni di divorzio, aveva rigettato la domanda.
In riferimento all'accordo preso in sede di divorzio - in forza del quale il ricorrente "si impegnava a non chiedere la modifica delle condizioni di divorzio per il semplice fatto di contrarre nuovo matrimonio" - si rileva che, a differenza delle condizioni patrimoniali che riguardano i figli, quelle che regolamentano gli aspetti patrimoniali tra i coniugi rientrano tra i diritti a disponibilità attenuata e sono sottoposte alle norme ordinarie con la conseguenza del limite invalicabile della domanda, potendo rivestire carattere di diritto indisponibile solo limitatamente alla parte del contributo economico avente finalità assistenziale.
Quindi, non merita accoglimento la tesi circa l'indisponibilità del diritto a non corrispondere l'assegno divorzile, e neppure la connessa deduzione di nullità della clausola.
Peraltro, non è stata censurata in sede di legittimità la statuizione con cui la corte di merito aveva rimandato ad eventuale impugnazione del negozio innanzi al giudice competente, relativamente agli asseriti vizi del consenso, causa di annullamento dello stesso.
Inammissibili, in quanto non vertenti su alcun fatto controverso o decisivo per il giudizio o in quanto semplicemente sollecitano una rilettura degli atti istruttori, le ulteriori censure.
A differenza delle condizioni patrimoniali riguardanti i figli, quelle che regolano gli aspetti patrimoniali tra i coniugi rientrano nell'ambito dei diritti a "disponibilità attenuata" e sono soggette alle regole processuali ordinarie, con il limite invalicabile della domanda.