Confermata dal Tar Friuli l'illegittimità delle conseguenze pregiudizievoli ulteriori alla privazione della retribuzione ad un militare sospeso

Inadempimento obbligo vaccinale e conseguenze pregiudizievoli

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Il Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia, Trieste, con sentenza del 15.04.2024 (sotto allegata) ha confermato l'illegittimità delle conseguenze pregiudizievoli ulteriori rispetto alla privazione della retribuzione o di altro compenso o emolumento applicate dal Ministero della Difesa ad un militare sospeso per mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ex art. 4-ter, comma 3, del d.l. 1 aprile 2021, n. 44.

Il Tar Friuli Venezia Giulia ha sottolineato come la norma citata legittimi a seguito della sospensione dal servizio unicamente la privazione della retribuzione o compenso o emolumento e null'altro.

Secondo i Giudici, invero, depone in tal senso, oltre al pacifico dato testuale, la circostanza che il legislatore, con riguardo ai casi di sospensione dal servizio per motivi penali e disciplinari, si è preoccupato di disciplinare specificamente le conseguenze che ne derivano sotto il profilo economico e giuridico mentre, nel caso dei pregiudizi ulteriori, nulla ha disposto sul punto, essendosi limitato a stabilire che "L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati".

Nel merito della decisione le motivazioni della sentenza risultano coerenti con il disposto del citato art. 4 ter D.L. n. 44/2021, commi 2 e 3 che prevedeva espressamente, quali uniche conseguenze della sospensione dal servizio per inadempimento dell'obbligo di vaccinazione, la privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.

Non era in alcun modo previsto, invece, che dall'inadempimento dell'obbligo legale le Amministrazioni datrici di lavoro fossero legittimate ad adottare un provvedimento di detrazione di anzianità del grado o altro pregiudizio diverso dalla retribuzione, dal compenso o da emolumenti.

E, si aggiunga, la normativa in esame prevedeva espressamente che la sospensione dal servizio non comportasse conseguenze disciplinari a carico dei sospesi.

I precedenti

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L'illegittimità del provvedimento di detrazione dell'anzianità di grado era stata rilevata anche in diverse sentenze precedenti richiamate nella sentenza in commento.

In particolare il Tar Lombardia, Milano, con la pronuncia del 02.01.2023, aveva stabilito che "l'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 ha previsto che "… L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.Ad avviso del Collegio la norma è chiara - tenuto conto della sua portata letterale - nel limitare le conseguenze della sospensione dell'attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso". Era stato inoltre precisato che "Nell'ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell'esposizione al contagio, deve ritenersi che l'interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell'anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria".

Nello stesso senso si era espresso il TAR Sicilia, con la pronuncia del 06.06.2023, poi confermata in sede cautelare dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia con Ordinanza del 15.09.2023.

Ancora il TAR Friuli, con sentenza del 28.04.2023, aveva già sottolineato l'illegittimità del provvedimento di detrazione dell'anzianità di grado a seguito della sospensione dal servizio, sentenza che aveva superato anche il vaglio del Consiglio di Stato espressosi con pronuncia del 28.04.2024.

La sentenza del TAR Friuli in commento appare supportata anche dalla considerazione che lo stesso Centro Unico Stipendiale Interforze, con sede di Roma, nella Circolare M_D A0D32CC REG2023 0072214 05-04-2023 aveva precisato al punto 3, alinea 3.1., che "non rientra tra tali provvedimenti", (nella specie si trattava di provvedimenti comminatori), "la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, prevista dall'articolo 2, comma 3 del Decreto Legge 26 novembre 2021, n.172, nella considerazione che tale provvedimento non produce conseguenze disciplinari".

Verso una giustizia sostanziale

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La decisione in commento, come tutti i precedenti favorevoli citati, apre la strada ad una giustizia sostanziale per tutti coloro che abbiano deciso, per diverse ragioni, di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria, consapevoli delle conseguenze prospettate dalla legge ma certamente ignari che l'operato delle Amministrazioni datoriali (il Ministero della difesa o il Ministero dell'Interno a seconda dell'appartenenza) è andato indubbiamente oltre il disposto normativo applicando ulteriori gravose sanzioni non previste dal legislatore.


* a cura dell'Avv. Giulia Monte membro di Avvocati Liberi

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Foto: 123rf.com
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