- Compenso avvocato
- Sinistro stradale e causa risarcitoria eredi
- Posizione processuale delle parti e compenso avvocato
Compenso avvocato
[Torna su]
Il compenso per l'avvocato che assiste più parti che rivestono la stessa posizione processuale (attore, convenuto, interventore) in una causa è unico, ma deve essere maggiorato perché il professionista ha comunque l'onere di raccogliere diverse procure, fornire informazioni a tutti i soggetti e compilare diverse anagrafiche. Questa maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni concluse dopo il 23.10.2023, per quelle concluse in precedenza la maggiorazione è facoltativa.
Queste le conclusioni della Cassazione n. 10367/2024 (sotto allegata) sulla liquidazione del compenso da disporre in favore di un avvocato, che ha assistito i familiari della vittima di un sinistro stradale in una causa risarcitoria.
Sinistro stradale e causa risarcitoria eredi
[Torna su]
Un uomo perde la vita in un sinistro stradale. La vedova e i 4 figli convengono in giudizio il responsabile e la compagnia assicurativa per chiedere i danni derivanti dalla perdita subita. La domanda, accolta parzialmente in primo grado, viene modificata dalla Corte di Appello, che incrementa il valore del danno non patrimoniale e conferma il concorso di colpa della vittima nella misura del 30%. La decisione viene impugnata anche dai figli della vedova, nel frattempo defunta.
Posizione processuale delle parti e compenso avvocato
[Torna su]
In sede di Cassazione, tra i vari motivi dell'impugnazione i ricorrenti censurano la liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio, contestando la mancata considerazione del valore effettivo della causa e la mancata applicazione dell'aumento prevista qualora l'avvocato assista più soggetti.
Il motivo viene accolto parzialmente dalla Cassazione, che dopo l'analisi della normativa in materia di compenso spettante all'avvocato, compresa quella contenuta nel DM 55/2014 riformato da ultimo con il decreto n. 147/2022, trae i seguenti principi di diritto:
- "l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale (attore, convenuto o terzo interventore) ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti; la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;
- la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
- quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14;
- se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
- se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;
- sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata."
Scarica pdf Cassazione n. 10367/2024
• Foto: 123rf.com