Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito, diversi da quelli derivanti dal mandato. Lo ha ricordato il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 38/2024 (pubblicata il 29 aprile sul sito del Codice deontologico e sotto allegata), esprimendosi sul ricorso di un avvocato avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Brescia che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per due anni.
In particolare, afferma il Consiglio, richiamando la propria giurisprudenza in merito (cfr. CNF n. 74/2019), "dopo il conferimento del mandato, l'avvocato non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale (art. 23 cdf, già art. 35 cod. prev.), fatti salvi gli accordi sulla definizione del compenso ex art. 25 cdf".
Tale divieto "che assurge - infatti - a canone comportamentale ineludibile, concerne l'esistenza del rapporto economico, sicché prescinde dalle ragioni del suo insorgere, ovvero dal fatto che l'iniziativa sia stata presa dal cliente o dall'avvocato".
Scarica pdf CNF n. 38/2024• Foto: 123rf.com