La Cassazione ha chiarito che non c'è correlazione tra entità della pena e le ore dei lavori di pubblica utilità ex art. 165 c. 1 c.p.

Sospensione condizionale e durata lavori socialmente utili

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Un uomo, imputato per spaccio di sostanza stupefacente, si vedeva riformare in melius la sentenza di condanna primo grado, previa riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 c. 5 D.P.R. 309/90.

Tuttavia, la Corte d'Appello riteneva di non dover diminuire il monte ore di lavori socialmente utili, così come stabilito dal giudice di primo grado quale condizione per il beneficio della seconda sospensione condizionale della pena.

Il condannato ricorreva in Cassazione, sostenendo che alla diminuzione della pena avrebbe dovuto conseguire razionalmente una proporzionata riduzione anche delle ore di l.p.u.

Il Procuratore generale chiedeva l'accoglimento del ricorso.

Art. 165 c.p. obblighi del condannato

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L'art. 165 c.p. dispone che:

"1. La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

2. La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente".

La decisione della Suprema Corte

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La Cassazione, con sentenza n. 17654/2024 (sotto allegata) ha rigettato il ricorso, ravvisando che la durata dei lavori socialmente utili, ancorché non modificata, è rispettosa dei parametri indicati dagli artt. 18 disp. att. c.p.p. e 54 D.lgs. 274/2000.

I l.p.u., in questo caso, non integrano una pena sostitutiva, bensì la condizione imposta per legge per la rinnovata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, già concessa in passato all'imputato.

"Dunque, una misura con funzione di generica riparazione sociale e latamente rieducativa, svincolata dalla dosimetria della pena perché diretta, semmai a scongiurare l'applicazione della pena stessa [...] la determinazione della loro durata non appare vincolata ai parametri commisurativi tipici della sanzione penale, legati alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere dell'autore".

Il Giudice nomofilattico precisa che non si verte in una delle situazioni di necessaria corrispondenza tra pena irrogata e durata dei lavori, come previsto, ad esempio, dall'art. 75 c. 5 D.P.R. 309/90, quando il reato è commesso da persona tossicodipendente o assuntrice di sostanze stupefacenti e non c'è spazio per la concessione della condizionale.

Scarica pdf Cass. n. 17654/2024

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