- Contratto di mutuo e pignoramento
- Pignoramento immobili: la vicenda
- Sospensione procedura esecutiva: l'ordinanza del tribunale
- Conclusioni
Contratto di mutuo e pignoramento
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Il contratto di mutuo non costituisce valido titolo per l'esecuzione forzata se la somma mutuata è stata trattenuta dalla stessa banca in un deposito infruttifero sino alla costituzione di idonea garanzia ipotecaria sull'immobile. Ne consegue che tutti i pignoramenti eseguiti in forza di un contratto, dal quale risulta che le somme sono rimaste all'atto della stipula del mutuo nella disponibilità del mutuante, sono nulli.
E' questo il principio che si ricava dall'ordinanza resa il 6.5.2024 del Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott. M.G. Ciocca, che, a seguito di opposizione all'esecuzione da parte della mutuataria, rappresentata dallo scrivente avvocato, ha sospeso la procedura esecutiva n.193/2008 (e n. 930/2017) R.G.E.
Pignoramento immobili: la vicenda
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La Banca, in forza di due mutui fondiari, uno del 24/11/2004 dell'importo di € 270.000,00 e l'altro del 27 aprile 2005 dell'importo di € 500.000,00 sottoponeva a pignoramento gli immobili di proprietà della debitrice.
La società cessionaria del credito riattivava la procedura esecutiva, in precedenza sospesa, chiedendo la vendita dei beni pignorati.
La mutuataria conferiva incarico allo scrivente di opporsi all'esecuzione.
L'opposizione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c, veniva proposta dall'avvocato per diversi motivi tra cui l'inesistenza originaria del titolo esecutivo in quanto i contratti di mutuo posti a fondamento del pignoramento immobiliare non documentavano l'esistenza attuale e certa dell'obbligazione di restituire le somme finanziate nelle forme prescritte dalla legge per i titoli esecutivi che non hanno origine giudiziale e per tale motivo non costituiscono valido titolo esecutivo per difetto dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.
Sospensione procedura esecutiva: l'ordinanza del tribunale
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Il Tribunale rileva che sussistono i presupposti per la sospensione della procedura esecutiva, in quanto: " l'accordo di finanziamento del 24.11.2004 contiene la clausola secondo cui "la parte finanziata dichiara di aver ricevuto dalla Banca la somma di euro 270.000,00 ..., rilasciandone ampia quietanza, con il presente atto. Al contempo, la banca e la parte finanziata danno atto della riconsegna da parte di quest'ultima della somma finanziata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la banca a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della medesima Parte finanziata, dal presente contratto e dai relativi allegati…."
Rileva, altresì, che anche il contratto di mutuo del 27.4.2005 dell'importo di euro 500.000,00 contiene analoga clausola.
Da ciò ha dedotto che tali clausole escludono che " i due contratti stipulati in sede notarile rechino evidenza della sussistenza di una obbligazione restitutoria, a carico di ….. ed in favore della mutuante, che fosse all'epoca attuale e, pertanto, certa, liquida ed esigile ai sensi dell'art. 474 c.p.c.". Ciò in quanto, per avere valore di titolo esecutivo, gli atti pubblici notarili di cui si discute, avrebbero dovuto essere integrati da una quietanza (in forma pubblica o, almeno, in forma di scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.) attestante l'avvenuto svincolo delle somme depositate sul conto infruttifero vincolato a favore della mutuataria. Ha ritenuto, quindi, fondata la censura articolata dalla debitrice esecutata nella parte in cui ha sostenuto che la mutuante, "accantonando detto importo presso se medesimo, non ha creato un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario così da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo", concludendo per l'assenza di "prova di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile" e, per l'effetto, di un "titolo esecutivo ai fini della restituzione coattiva delle somme promesse" .
Sulla base di tale motivazione ha affermato che sussistono i gravi motivi ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e ha quindi accolto l'istanza di sospensione formulata dalla mutuataria.
Conclusioni
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Il contratto che concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, stabilisce che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, - di fatto - posticipa la traditio ad un momento futuro eventuale, ovvero non conoscibile ex ante dalla lettura del regolamento in esso contenuto, di talchè non incorpora né fornisce ex se la prova di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile ed è pertanto inidoneo, pur se stipulato con atto pubblico notarile, ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai fini della restituzione coattiva delle somme promesse.
Ne consegue l'invalidità originaria del pignoramento eseguito in forza di un contratto di mutuo che non costituisce titolo esecutivo.
Avv. Vincenzo Vitale
STUDIO LEGALE VITALE
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