Il Consiglio Nazionale Forense si sofferma sulla prorogatio nel caso di revoca del mandato professionale

La revoca del mandato, così come la rinuncia, non producono effetto immediato. Per cui l'avvocato on può disinteressarsi del cliente fino a che non intervenga il nuovo difensore.

Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 28/2024 (sotto allegata) pubblicata il 16 aprile 2024 sul sito del Codice deontologico.

Chiamato a pronunciarsi sul ricorso di un avvocato sanzionato con la sospensione dall'esercizio professionale per tre anni, tra i numerosi principi affermati nell'articolata sentenza, il CNF ha riaffermato il principio di prorogatio nel caso di revoca del mandato:

"Al pari della rinuncia al mandato, la revoca dello stesso da parte del cliente non produce effetto immediato: pur se revocato, il difensore continua nell'attività di assistenza fino a quando non intervenga un nuovo difensore o sia decorso l'eventuale termine a difesa, sicché non è corretto disinteressarsi dell'assistito prima che ciò si verifichi" (cfr. Cnf n. 151/2013).

Scarica pdf CNF n. 28/2024

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