La revoca del mandato, così come la rinuncia, non producono effetto immediato. Per cui l'avvocato on può disinteressarsi del cliente fino a che non intervenga il nuovo difensore.
Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 28/2024 (sotto allegata) pubblicata il 16 aprile 2024 sul sito del Codice deontologico.
Chiamato a pronunciarsi sul ricorso di un avvocato sanzionato con la sospensione dall'esercizio professionale per tre anni, tra i numerosi principi affermati nell'articolata sentenza, il CNF ha riaffermato il principio di prorogatio nel caso di revoca del mandato:
"Al pari della rinuncia al mandato, la revoca dello stesso da parte del cliente non produce effetto immediato: pur se revocato, il difensore continua nell'attività di assistenza fino a quando non intervenga un nuovo difensore o sia decorso l'eventuale termine a difesa, sicché non è corretto disinteressarsi dell'assistito prima che ciò si verifichi" (cfr. Cnf n. 151/2013).
Scarica pdf CNF n. 28/2024• Foto: 123rf.com