- Abuso permessi legge 104: la storia
- Il ricorso
- Permessi legge 104: il punto della Cassazione
- Reintegro del lavoratore
Abuso permessi legge 104: la storia
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Un uomo usufruisce dei permessi di cui alla legge 104 per assistere la propria moglie. Durante i giorni di assistenza si reca con lei al mare e, in autonomia, esegue alcune commissioni, tra le quali portare il cane dal veterinario. L'azienda contesta la legittimità di tale comportamento e lo licenzia. Il Tribunale, dinanzi il quale l'uomo ha impugnato il provvedimento, conferma il licenziamento, mentre la Corte di Appello, interessata sempre dal lavoratore, riconosce le sue ragioni e ne ordina il reintegro con tanto di risarcimento. A questo punto l'azienda datrice di lavoro ricorre per Cassazione.
Il ricorso
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Il datore di lavoro ha sostenuto che accudire il cane non possa rientrare nel precetto normativo di "assistenza al disabile".
I difensori dell'azienda hanno inoltre contestato l'assunto per il quale è fatto notorio che il soggiorno al mare, anche nei periodi invernali, possa portare giovamento ai pazienti asmatici (quale era la beneficiaria dell'assistenza).
Permessi legge 104: il punto della Cassazione
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I giudici della Cassazione hanno ribadito il principio per il quale debba ritersi legittimo il licenziamento del lavoratore che utilizzi i permessi di specie per svolgere attività diverse dall'assistenza al familiare disabile.
Ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi del tutto, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e, dunque, si è in presenza di un uso improprio, ovvero di un vero e proprio abuso del diritto. Infatti, il permesso è riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile.
È rispetto ad essa che l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta, anche se l'assistenza non deve impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, purché si garantisca al familiare disabile un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale. L'adeguatezza della condotta del lavoratore in costanza di beneficio appartiene all'apprezzamento del giudice di merito.
Reintegro del lavoratore
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Il 9 maggio 2024 la Corte di Cassazione ha emesso l'ordinanza numero 12679 (sotto allegata) con la quale ha appunto ordinato il reintegro del lavoratore, riconoscendogli anche una data somma di denaro. Gli Ermellini hanno escluso l'utilizzo improprio dei permessi di specie relativamente al fatto che il lavoratore si sia recato al mare con la moglie, beneficiaria dell'assistenza, trascorrendovi alcune delle giornate di permesso.
I Giudici hanno ritenuto dimostrato come tale soggiorno portasse benefici alla salute della donna e, pertanto, fosse necessaria la presenza del marito per assisterla durante il soggiorno, anche se questo è avvenuto in altra località rispetto a quella indicata in sede di richiesta di permesso.
Allo stesso modo, del tutto irrilevante, ai fini della contestazione, è stato ritenuto l'aver portato il cane dal veterinario, circostanza che esclude una rilevanza disciplinare nei confronti dell'autore del fatto. A tale determinazione si è giunti in via generale perché i permessi ex articolo 33, comma 3, L. n. 104/1992 sono delineati quali permessi giornalieri, e non su base oraria o cronometrica (cfr. Cass. 24.8.2022, n.25290), ed in particolare perché il lavoratore ha impiegato una frazione di tempo assai limitata rispetto alla durata complessiva del permesso (secondo quando documentato dall'investigatore privato incaricato dall'azienda); ha correttamente utilizzato la restante porzione di tempo dedicandosi ad attività domestiche e assistenziali a beneficio del coniuge; è stato sorpreso dalla necessità improvvisa ed imprevista, come riferito dal veterinario, di portare l'animale presso il suo laboratorio per fornirgli le cure in concreto praticate e documentate. A ciò si aggiunga che l'accudimento dell'animale domestico ha comunque comportato una diminuzione dell'aggravio delle attività destinate ad essere alternativamente svolte dai due coniugi, e può quindi ritenersi forma di assistenza laddove abbia agevolato il congiunto beneficiario dell'assistenza.
Andrea Pedicone
Consulente investigativo ed in materia di protezione dei dati personali
Auditor/Lead Auditor Qualificato UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017
Scarica pdf Cass. n. 12679/2024