Addebito separazione
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Con l'ordinanza numero 12662 del 9 maggio 2024 (sotto allegata), i giudici della Suprema Corte - interessati da un ricorso di un uomo già ritenuto responsabile della fine del suo matrimonio sia dal Tribunale sia dalla Corte di Appello - hanno confermato le sentenze di merito che avevano addebitato al marito la separazione coniugale richiesta dalla moglie, prevalentemente conseguente ad alcune violenze, seppur risalenti nel tempo, e malgrado già fosse esistente un clima conflittuale nella coppia.
Giurisprudenza addebito separazione
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In ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale debba verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere - da un coniuge ovvero da entrambi - comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, accertando la sussistenza del nesso di casualità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.5.2009). La pronuncia di addebito della separazione, quindi, non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale.
I comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano - in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione - causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, anche se risalenti nel tempo, e malgrado l'altro coniuge contribuisca ad esasperare la relazione (Cass. n. 6997/2018). E ciò anche qualora risulti provato un unico episodio violento, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (sulla sufficienza, ai fini dell'addebito della separazione, anche di un unico episodio di percosse cfr. Cass. n. 7388/2017).
La decisione della Cassazione
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Nel caso di specie, la Corte di merito ha correttamente e con motivazione logica accertato la violenza posta in essere dall'uomo nei confronti della donna, oggetto di percosse ed il nesso causale con l'interruzione del rapporto coniugale.
Ragione per cui il ricorso dell'uomo è stato rigettato.
Andrea Pedicone
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Scarica pdf Cass. n. 12662/2024• Foto: 123rf.com