I chiarimenti del Consiglio Nazionale Forense sull'obbligo formativo degli avvocati sospesi per effetto dell'assunzione alle dipendenze dell'ufficio del processo


Sono esonerati dagli obblighi formativi gli avvocati sospesi in quanto assunti all'ufficio del processo. Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense, nel parere n. 19/2024 (pubblicato il 13 maggio sul sito del Codice deontologico) in risposta al quesito del COA di Torino.


Nello specifico, il Consiglio dell'Ordine chiedeva di sapere "se possano ritenersi esonerati dall'obbligo formativo, per il periodo della sospensione, gli avvocati sospesi obbligatoriamente ex lege per effetto della loro assunzione alle dipendenze dell'Ufficio per il processo".


La risposta del CNF è resa nei seguenti termini: "La sospensione obbligatoria prevista dall'articolo 11, comma 2 bis, del decreto legge n. 80/2021 (come introdotto dall'articolo 17, comma 2, del d.l. n. 33/2022) per l'avvocato assunto alle dipendenze dell'ufficio per il processo è equiparabile, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, alla sospensione obbligatoria di cui all'articolo 20 della legge 247/2012".


Pertanto, chiarisce in definitiva il Consiglio, "come previsto dall'articolo 11 della legge n. 247/12 per gli avvocati sospesi obbligatoriamente, anche gli avvocati assunti alle dipendenze dell'ufficio per il processo e quindi sospesi ex lege devono ritenersi esonerati dall'assolvimento dell'obbligo formativo per la durata della sospensione".


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