Il commento dell'ordinanza della Cassazione Civile n. 13175 del 14 maggio 2024 di Marianna Famà del Foro di Paola

Un altro contributo dell'Avv. Marianna Famà del Foro di Paola e responsabile territoriale AMI di Paola in tema di cambiamenti nelle condizioni di divorzio e revisione del relativo assegno.

Buona lettura!


Ordinanza Corte Suprema di Cassazione

Prima sezione civile
n. 13175 DEL 14/05/2024

Capita sovente che il coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno divorzile in favore dell'altro, al verificarsi dei mutamenti reddituali e/o al cospetto della instaurazione di una nuova convivenza more uxorio da parte del coniuge in favore del quale è stato disposto il beneficio economico, si ponga il legittimo interrogativo se tale assegno divorzile possa essere revocato e/o ridotto alla luce dei cambiamenti verificatisi.

La Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni affrontato la problematica della revisione delle condizioni di divorzio e sottolinea che, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, in sede di revisione dell'assegno divorzile, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, posti alla base della valutazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di divorzio, ma deve verificare soltanto se ed in quale misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato l'equilibrio raggiunto ed adeguare l'obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale/reddituale che è stata accertata; il tutto nel rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento (Cass. 10133/0227; Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019).

Il caso

Precisazione fatta, il caso che vede coinvolta la Suprema Corte di Cassazione ha ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, mediante impugnazione del decreto della Corte di Appello di Genova, con richiesta da parte dell'ex marito di:

- revoca dell'assegno divorzile a seguito della costituzione di una nuova relazione stabile con altra persona da parte della beneficiaria ex moglie, unitamente alla sopravvenuta insussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'assegno di divorzio.

La Corte di Appello di Genova ha ritenuto non provata la stabile convivenza della ex moglie e non ha tenuto conto dei fatti nuovi allegati dal ricorrente in merito agli accertamenti reddituali e patrimoniali, in quanto ritenuti, erroneamente, costituenti domande nuove (Cass. 39224/2012). Pertanto, ha ripristinato l'assegno divorzile in € 900,00 (ridotto in primo grado ad € 300,00).

La controversia

La Suprema Corte di Cassazione non ha ritenuto condivisibile la motivazione della Corte di Appello che ha escluso la nuova convivenza in mancanza di stabile coabitazione, senza adeguata motivazione sul punto.

Infatti, secondo il giudice di merito, l'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado aveva sì accertato la relazione sentimentale tra la ex moglie ed altra persona ma poiché entrambi risiedevano in luoghi distanti (due città diverse) tale circostanza non dimostrava una stabile ed effettiva convivenza tra gli stessi, "essendo elementi indicativi di una mera relazione a distanza con i rischi che tale tipo di rapporto comporta, proprio in termini di instabilità e di mancanza di certezze sull'evoluzione dello stesso, di talché non si può ritenere in tale condizione raggiunta la prova di un comune progetto di vita con formazione di una nuova famiglia di fatto".

Inoltre non era contestato che la signora fosse priva di lavoro né aveva capacità di procurarsene in quanto affetta da gravi problemi di salute.

La decisione

Come già esposto la Suprema Corte di Cassazione non ritiene adeguata tale motivazione e sostiene che per escludere un progetto di vita comune ed una relazione more uxorio stabile, non basta rilevare che i partner abbiano distinte abitazioni, in città diverse, atteso che tale convivenza può declinarsi in forme diverse e distanti rispetto al modello di una società statica.

Il giudice dovrà, infatti, accertare se quella distanza altro non è che un diverso modo di vivere la relazione piena e stabile, fatta di solidarietà tra i partner.

Quindi la Corte, riprendendo quanto disposto nell'Ordinanza n. 14151 del 04/05/2022, ha già disposto che: "In tema di divorzio, ove sia richiesta la revoca dell'assegno in favore dell'ex coniuge a causa della instaurazione da parte di quest'ultimo di una convivenza "more uxorio", il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale" (cfr anche Cass. Civile, sez. I, 19.04.2023, n. 10451).

La Corte di Cassazione, quindi, accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione, affinché si compia una nuova valutazione dei fatti e degli elementi già acquisiti, alla luce dei criteri indicati.

Autrice Marianna Famà

Avvocato del foro di Paola e responsabile territoriale AMI di Paola

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