I limiti dei controlli degli strumenti di misura di tipo elettronico posti dal D.M. 21 aprile 2017, n.93: vizi, contrasto con la MID e mancata tutela

Criticità Dm 93/2017

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Come annunciato in "Strumenti di misura di tipo elettronico: controlli e vigilanza", nel presente articolo, si approfondiranno varie criticità emerse dalla formulazione del D.M. 93/2017: sia in relazione alle "Definizioni" di cui all'art. 2 che del livello di effettività della tutela della Fede pubblica, come scaturenti dalle disposizioni dell'articolato relativo ai Controlli previsti all'art. 3, commi b) e c) del D.M. 21 aprile 2017, n.93.

I vizi

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L'art. 2, comma g) del citato D.M. 93/2017, così dispone: «titolare dello strumento», la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura.

Successivamente, all'art. 9, dispone l'Elenco titolari degli strumenti di misura secondo quanto previsto e con le modalità di cui ai commi successivi: "1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 8, comma 1, e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attività di verificazione periodica e degli esiti dell'attività relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.

2. Le Camere di commercio formano altresì l'elenco dei titolari degli strumenti di misura, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale …".

Giova preliminarmente precisare l'ambiguità semantica insita nella definizione di "titolare dello strumento" in funzione del fatto che: è il titolare della proprietà dello strumento o che, ad altro titolo ha la responsabilità dell'attività di misura; l'ambiguità radica la propria genesi nella stessa disposizione - che è la lettera con la quale è espressa la norma giuridica - laddove utilizza la lettera "o" come elemento disgiuntivo - senza però fissare un criterio univoco di individuazione del "Titolare dello strumento" tra: colui che è titolare della "proprietà dello stesso" o che è il soggetto cui attribuire, comunque, "la responsabilità dell'attività di misura".

E'utile sapere che, nel periodo precedente l'emanazione del D.M. 93/2017, è sempre esistito un Elenco di coloro che utilizzavano strumenti di misura per l'esercizio della loro attività, detto "Elenco degli Utenti metrici", es. Rivenditori al minuto di generi alimentari, di carburanti, di gas, elettricità, ecc; ciascuna delle categorie commerciali elencate, utilizzava uno strumento di misura - allo scopo di determinare la quantità della merce, elemento fondamentale del contratto di compravendita - da scambiarsi contro il corrispettivo.

Non rilevava il titolo giuridico di possesso dello strumento metrico utilizzato, ovvero il commerciante di generi alimentari poteva essere titolare del diritto reale di proprietà delle bilance utilizzate, oppure possederle in leasing (quindi mero possessore); il rivenditore di carburanti, eserciva la Stazione di Servizio in forza di un contratto di Comodato d'uso gratuito delle attrezzature dell'impianto con la Compagnia petrolifera proprietaria delle suddette: tra queste, i distributori di carburanti utilizzati per determinare i quantitativi di carburante da scambiarsi contro il corrispettivo; i rivenditori di gas ed elettricità utilizzavano i contatori di gas e di energia elettrica per quantificare le rispettive quantità delle 2 diverse forme di energia ai Consumatori finali, elencate nelle rispettive Bollette/Fattura per l'esazione del corrispettivo dell'energia ceduta. I contatori, però, sono di proprietà dei Distributori delle 2 forme di energia.

In buona sostanza, quanto precede, serve ad evidenziare che non è tanto il Titolo di proprietà dello strumento di misura che rileva ai fini della Titolarità dello strumento, quanto il fatto che è il possessore dello strumento di misuraa determinare mediante l'utilizzo del medesimo, la "quantità della cosa da scambiarsi contro il prezzo", e quindi ad incamerare il "mark-up" quale differenza tra il prezzo delle quantità di merci vendute con quelle acquistate.

In concreto quindi, è colui che si avvale dello strumento metrico ai fini di svolgere l'attività di vendita a peso e/o a misura che ha la responsabilità giuridica del corretto funzionamento dello strumento impiegato, indipendentemente che sia proprietario o meno dello strumento stesso; è pertanto il soggetto che, ex lege, deve utilizzare strumenti legali, e ha la responsabilità del corretto funzionamento dello strumento metrico.

Nella realtà invece, assistiamo al fatto secondo il quale, a seconda del genere del bene ceduto contro il prezzo, "il titolare dello strumento" in certi casi, come quello del Rivenditore di generi alimentari o quello di carburanti è il legale rappresentante dell'Impresa di Vendita: tutti hanno, nell'esecuzione del contratto, la responsabilità dell'attività di misura.

In altri casi, come quello della rivendita di gas e/o di elettricità, i proprietari dei contatori impiegati per la contabilizzazione delle 2 diverse forme di energia, essendo proprietari dei contatori e responsabili dell'attività di misura sono stati individuati quali "Titolari degli strumenti di misura": sono i c.d. Distributori, i quali in forza dell'obbligo del principio giuridico di separazione dal Venditore, consentono a quest'ultimo l'esecuzione del contratto di somministrazione. Ovviamente, il Consumatore finale riceve dal Venditore - che incamera i frutti dell'attività di vendita - le Bollette/Fatture recanti i dati delle quantità consumate a lui comunicate dal distributore: rimanendo libero, in apparenza, dalla responsabilità del corretto funzionamento dei contatori.

Questa irragionevole disparità di individuazione del "Titolare dello strumento" è fonte di 2 forti distorsioni:

a) vìola in radice, i principi civilistici fissati dal vigente ordinamento in tema di contratti di compravendita, ovvero contratto di natura sinallagmatica, ove l'esecuzione del contratto è finalizzata al trasferimento del diritto reale di proprietà del bene contro un corrispettivo;

b) vìola, in taluni casi, il principio di responsabilità del venditore in ordine alla "recta mensura" del bene oggetto del contratto di somm.ne stesso: il Rivenditore di energia elettrica e/o gas fattura ai propri Clienti/Consumatori i quantitativi delle 2 diverse forme d'energia, rimanendo immune da responsabilità che grava - per definizione attestata dal legislatore del D.M. 93/2017 - sul Distributore, il quale è il "Titolare dello strumento di misura" in quanto proprietario dello stesso e responsabile dell'attività di misura.

Il mostro giuridico, scaturente da tale stato di cose, in settori così importanti della vita quotidiana, travisa in modo assolutamente inescusabile - offendendone l'istituto stesso - la figura della responsabilità presente in diversissime declinazioni presenti nell'ordinamento civile, penale, fiscale ed amministrativo.

Nel vigente ordinamento, responsabile è una persona fisica o giuridica per la quale l'ordinamento stesso appresta la potestà giuridica di muovergli un rimprovero.

I contrasti con la MID

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L'art. 1, comma 2 del citato D.M. 93/2017, così dispone: "Resta ferma l'esclusione dei sistemi di misura di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166".

E' intanto necessario chiarire 2 questioni:

  • i sistemi di misura di cui sopra - trattasi di sistemi di misura del gas - non hanno cittadinanza né nella normativa interna (nazionale), né in quella CE (comunitaria): in entrambi gli ordinamenti sono normati i soli Contatori del Gas (All. MI-002 della MID) e non i sistemi di misura del gas. Potremmo risolvere il problema, definendo i sistemi di misura del gas come "res nullius" in quando giuridicamente mai definiti come tali, ma così facendo si estinguerebbe pure, ex se, un più grave problema giuridico sotteso dall'affermata esclusione dalla verificazione periodica;
  • tali "sistemi" furono sottratti "dall'applicazione della normativa di metrologia legale, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale".

E' appena il caso di soffermare l'attenzione del lettore sul fatto che la direttiva MID, ovvero la direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 è stata recepita con D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22, entrato in vigore il 18 marzo 2007. In piena vigenza della direttiva in questione, il Governo con D.L. 25.9.2009, n. 135, convertito con legge 20.11.2009 n. 166, sancisce che a "al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale", i sistemi di misura del gas non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale: in ciò però vengono poste le premesse giuridiche per il promovimento dell'ennesima procedura d'infrazione comunitaria.

Non è giuridicamente possibile recepire una direttiva comunitaria, nella quale, all'allegato MI-002 sono previsti i Contatori di gas e poi, ad appena 2 anni dal recepimento, con procedura d'urgenza, attuata con D.L. dal titolo "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee - Procedura d'infrazione n. 2007/4915", si legifera ai fini di espungere dall'ordinamento nazionale i controlli metrologici sui Sistemi di misura del gas: che non sono nemmeno previsti né dall'ordinamento interno e né da quello comunitario, ove però detti sistemi contengono i contatori di gas previsti invece nei suddetti ordinamenti.

Siamo alla farsa: allo scopo di ovviare alla Procedura d'infrazione di cui sopra, si emette una serie di atti che ben integrano le premesse necessarie per il promovimento di un'altra e diversa procedura d'infrazione.

Conseguenza della vigente legge 166/2009 è pure il fatto che non si conosce il dato legale dei quantitativi di gas naturale in ingresso nel ns. Paese, nonché quello in esportazione e neanche quello in solo transito.

Altro contrasto con la MID è il fatto che, il D.M. 93/2017 esclude in sede di verificazione periodica l'esame comparativo del software di alcune categorie di strumenti di misura, quali ad esempio i distributori di carburanti ed i contatori di energia elettrica attiva.

La MID, al punto 7.6 dell'Allegato I - Requisiti Essenziali - dispone invece che: "Uno strumento di misura deve essere concepito in modo da consentire il controllo delle sue funzioni successivamente alla sua commercializzazione e al suo impiego. Se necessario dovranno essere previsti come parte dello strumento un'attrezzatura speciale o un software ai fini di tale controllo. La procedura di prova va descritta nel manuale d'istruzioni. Se a uno strumento di misura è collegato un software, che svolge altre funzioni oltre alla misurazione, il software che risulti critico ai fini delle caratteristiche metrologiche deve essere identificabile e non può essere influenzato in modo inammissibile dal software collegato". Il contrasto è palese.


Cav. Claudio Capozza


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