Il Consiglio Nazionale Forense si sofferma sull'illecito deontologico dell'omessa restituzione della documentazione al cliente

L'avvocato non può detenere atti e documenti di causa, soprattutto al fine di ottenere il pagamento dei propri compensi. Lo ha ricordato il Consiglio Nazionale Forense, chiamato a decidere sul ricorso di un avvocato sanzionato, per la commissione di diversi illeciti deontologici, con la sospensione dall'esercizio della professione forense.

Rideterminando la sanzione in anni uno ed accogliendo il ricorso limitatamente ad un solo capo d'incolpazione, il CNF con la sentenza n. 66/2024 (sotto allegata), pubblicata il 26 maggio sul sito del Codice deontologico, ha rigettato tutte le altre doglianze del ricorrente, cogliendo l'occasione per ribadire il seguente principio:

"L'omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 33 cdf (già art. 42 codice previgente) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l'avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, ne" puo" subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell'onorario".

Scarica pdf Cnf n. 66/2024

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