Il tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di risarcimento e condannato parte attrice al pagamento delle spese legali all'assicurazione

Incidente attraversamento strisce pedonali: i fatti

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Con la sentenza n. 3347/2024 (sotto allegata), il Tribunale di Palermo, in esito all'espletata CTU medica (che, in assenza di altri traumi, ha ritenuto la frattura del calcagno - che presuppone "una caduta dall'alto sui talloni" - incompatibile con un investimento pedonale), ha rigettato la richiesta risarcitoria attorea condannando parte attrice al pagamento delle spese legali in favore della compagnia convenuta.

Secondo la dinamica prospettata in citazione l'attrice, mentre stava attraversando una strada sulle strisce pedonali, veniva investita da un'autovettura e cadeva a terra. La stessa, per l'effetto, riportava una "frattura scomposta pluriframmentaria al calcagno destro", per cui chiedeva un risarcimento di € 25.000,00.

La prova testimoniale

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Istruita la causa mediante l'escussione di un teste citato da parte attrice, quest'ultimo confermava sostanzialmente la dinamica descritta in citazione, specificando che il veicolo colpiva con la parte anteriore il fianco destro del pedone, che cadeva per terra "senza venire sbalzato in avanti".

La CTU medico legale

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Ammessa la consulenza medico legale d'ufficio, il perito nominato ribaltava l'esito dell'istruttoria fino a quel momento espletata e le risultanze della prova testimoniale.

Il CTU, infatti, statuiva che "nel caso in esame il meccanismo della frattura non è compatibile con le dinamiche di un investimento del pedone".

Secondo il CTU, invero, "una isolata frattura scomposta del calcagno" causata da una "caduta dall'alto sui talloni", stante la "mancanza di altre lesioni" consequenziali ad un "urto" idoneo a "proiettare in alto" l'attrice, "non può essere inquadrata nelle dinamiche di un investimento del pedone".

Tali "altre lesioni", oltretutto, "per la loro gravità" avrebbero dovuto essere "più imponenti della finale frattura calcaneare".

La decisione del giudice

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Il Giudice, stante il mancato accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra evento e lesioni, non ritenendo provate le "modalità di accadimento dell'evento […] non potendosi escludere che le lesioni lamentate dall'attrice possano essere riconducibili ad altre cause", rigettava la richiesta risarcitoria attorea condannando parte attrice al pagamento delle spese legali in favore della compagnia.


Avv. Diego Ferraro e Avv. Sonia Coppola del Foro di Palermo

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Scarica pdf Tribunale Palermo n. 3347/2024

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