Per il Consiglio Nazionale Forense è lecita la contemporanea iscrizione dell'avvocato in più elenchi dei curatori speciali del minore


L'avvocato si può iscrivere in più elenchi dei curatori speciali del minore. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 87/2024 (sotto allegata), pubblicata il 9 giugno scorso sul sito del Codice deontologico, esprimendosi su un caso sul quale non vi sono precedenti.


In particolare, nel caso di specie, un'avvocatessa, iscritta nell'elenco tenuto dal proprio COA di appartenenza, aveva chiesto l'iscrizione nell'elenco tenuto da un altro ordine, nel cui circondario aveva domicilio professionale. La sua domanda veniva rigettata, in quanto il COA riteneva vietata la contemporanea iscrizione in più elenchi.


Il CNF non è d'accordo e afferma il seguente principio: "Il divieto di iscrizione in più albi circondariali (art. 17, co. 5, L. n. 247/2012) non si applica alla contemporanea iscrizione in più elenchi dei curatori speciali del minore tenuti dai rispettivi COA circondariali ove l'iscritto abbia propri domicili professionali, con conseguente illegittimità dell'eventuale contraria norma regolamentare".


Da qui l'accoglimento del ricorso con la conseguente disapplicazione, sul punto, del regolamento per la formazione e la tenuta dell'elenco degli avvocati abilitati alla funzione di curatore speciale del minore adottato dall'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio e, per l'effetto, la disposizione "che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio provveda all'iscrizione della ricorrente nell'elenco degli avvocati abilitati alla funzione di curatore speciale".

Scarica pdf Cnf n. 87/2024

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