Un saggio della grafologa forense Dott.ssa Simona Rapisarda sul fenomeno della mano guidata nel testamento olografo


Laureatasi presso la facoltà di giurisprudenza di Bologna, Simona Rapisarda intraprende il percorso presso la scuola triennale di grafologia e scienze umane e si specializza in grafologia forense. Simona è iscritta all'albo dei periti e dei consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale di Catania; è iscritta all'associazione A.G.P. (Associazione Grafologi Professionisti) di Bologna, nonché all'AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani); partecipa con assiduità a convegni quale relatrice e rilascia interviste per Antenna Sicilia, conducendo e partecipando a trasmissioni radiotelevisive.

Questo che segue è il primo saggio che redige per il nostro Portale.

E, allora, buona lettura!

Cos'è il fenomeno della mano guidata nel testamento olografo

Il testamento olografo

Gennaro Pirone nel suo libro intitolato "Il falso in scritture" (Cedam, 1996), affermava che "il testamento olografo è la forma più semplice che abbia la persona che voglia disporre dei suoi beni, esprimendo la sua volontà a mezzo di un documento".
Ciò in quanto per la validità del testamento olografo è richiesta una sola essenziale formalità, ovverosia la redazione per iscritto del suo contenuto, della data e della firma per opera personale, completa ed esclusiva del suo testatore.

Non è prevista la presenza di testimoni o l'intervento di un pubblico ufficiale.

Nel nostro ordinamento giuridico trova disciplina all'art. 602 c.c., ai sensi del quale il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
In particolare, la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.
Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.
La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altre questioni da decidersi in base al tempo del testamento.
Riassumendo dunque, i requisiti essenziali del testamento olografo sono:

  1. 1) L'autografia;

  2. 2) La data;

    3) La sottoscrizione.

  3. Ipotesi di nullità del testamento olografo

    Ai sensi dell'art. 606, comma uno, c.c., il testamento olografo è nullo ove manchi l'autografia completa o la sottoscrizione del testatore (la mancanza della data è invece causa di annullabilità).
    Il requisito indefettibile dell'autografia, presuppone innanzitutto che il testatore sia in grado di scrivere e sia, altresì, nelle condizioni di scrivere.

    Pertanto per scrittura di pugno del testatore deve intendersi non solo la scrittura proveniente dal gesto materiale scrittorio del medesimo, ma espressione di un pensiero cosciente e consapevole. Sarebbe quindi nullo il testamento redatto con l'ausilio di mezzi meccanici sotto dettatura o indicazione di un terzo, senza che il de cuius abbia chiaro il significato delle parole o, ad esempio, copiato manualmente da un soggetto privo al momento della redazione della capacità di intendere e di volere.

    Il fenomeno della mano guidata (o forzata)

    Si tratta di un fenomeno che presuppone l'intervento di un terzo nella stesura di una disposizione testamentaria.
    In particolare, il terzo sovrappone la propria mano su quella del de cuius, al fine appunto di guidarne il gesto scrittorio.

    In quali casi un terzo dovrebbe intervenire materialmente nella redazione di un testamento"
    Ad esempio, per sostenere la mano di un soggetto che presenta delle patologie tali da impedirgli la piena ed autonoma realizzazione del gesto grafico-motorio; oppure di un soggetto che presenta delle carenze scolastiche/culturali; al fine di costringere fisicamente il de cuius a scrivere le sue ultime volontà, o ancora profittando di una condizione di incapacità di intendere o di volere del medesimo (in questo caso si parla di "mano forzata").
    Il criminologo francese Edmond Locard distingueva tra scrittura "a mano guidata" e scrittura "a mano forzata".
    Nel primo caso ci si riferisce al gesto grafico di una persona che non riesce a scrivere per motivi fisici ed organici (malattia, senilità).
    Nel secondo caso, invece, il soggetto è costretto da terzi a scrivere con la forza.
    Pertanto l'energia delle due parti può rispettivamente, fluire nella stessa direzione o nella direzione opposta.
    Nel caso della mano guidata è possibile evidenziare la predominanza della personalità di chi guida, che caratterizza l'impostazione dell'intero tracciato.
    Tale tipo di scrittura sarà contraddistinta da un incremento delle ampiezze e da un maggiore sviluppo grafico, rispetto alla normale grafia di entrambi i soggetti.
    Saranno, inoltre, presenti molteplici irregolarità e difficoltà nel mantenere il rigo.
    Secondo Locard, la mano del soggetto scrivente tenderà a scendere, ad essere pesante, mentre quella del guidatore tenderà a salire per ripristinare l'allineamento.
    Tale tentativo di posizionamento/assestamento sovente si manifesta con due o tre puntini nel punto di inizio di singole parole o lettere.
    Di fatto, ci troviamo di fronte ad uno scontro tra due "Io grafici", che tentano di dominare l'uno sull'altro.
    La forza impressa dalla mano dello scrivente può sommarsi a quella data dal soggetto che guida, quando entrambe vanno nella stessa direzione.

    Tale rafforzamento pressorio determinerà un prolungamento eccessivo verso il basso di alcune lettere (come ad es. la "p" e la "q").
    Nel caso contrario, ovvero quando le due forze vanno verso direzioni diverse, saranno riscontrabili ristagni di inchiostro, arresti, tremori, cattivi collegamenti, interruzioni del tratto, disuguaglianze nella pressione, difformità rispetto alla scrittura del testatore (ad es. si pensi ai piccoli segni), in particolare quando è necessario un riposizionamento dello strumento scrittorio sul foglio (ad es. per comporre la lettera "t" e la lettera "i".

    ("L'ecriture à main-guidèe", Lyon, Laboratoire de police, 1923, estratto da www.books.it).

    Orientamenti giurisprudenziali

    Sul tema la giurisprudenza ha statuito che, "Qualora il de cuius per redigere il t.o. abbia fatto ricorso all'uso materiale di altra persona che ne abbia sostenuto o guidato la mano nel compimento di tale operazione, tale circostanza è sufficiente ad escludere il requisito della autografia, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore" (Cass.civ. n. 5505/2017).

    Pertanto la Corte esclude, ai fini della validità del testamento olografo qualsivoglia intervento del terzo indipendentemente dal fatto che la volontà del de cuius sia stata rispettata o meno.
    Il superiore orientamento si pone in contrasto con la sentenza n. 32 del 7 gennaio 1992 in base alla quale, "Se il terzo si limita ad accompagnare la mano del testatore per eliminare scarti e tremolii il testamento è valido".

    Cio' in quanto per la Corte, la soluzione ormai consolidata che perviene alla nullità del testamento per difetto di autografia ogni volta che un terzo intervenga nella scrittura, deve ritenersi più corrispondente alla ratio della norma codicistica: una simile condotta, infatti, è in ogni caso "idonea ad alterare la personalità e l'abitualità del gesto scrittorio", ovverosia due requisiti che devono ritenersi indispensabili affinché si possa effettivamente parlare di autografia.

    Oltretutto, se si ritenesse diversamente andrebbe contro le finalità di chiarezza e semplificazione che orientano la disciplina del testamento olografo, condizionando l'accertamento della sua validità a circostanze quali l'effettivo fine che ha ispirato l'intervento del terzo e la reale corrispondenza di quanto scritto nell'atto con la volontà del testatore" (Cass. civ. n. 30953/2017).

    Ma allora cosa bisogna fare quando il testatore non è in grado di scrivere da solo"
    Egli deve necessariamente ricorrere all'aiuto di un notaio, optando per il testamento pubblico con tutte le spese che ne derivano o, in alternativa, la legge ammette la possibilità di redigere un testamento sotto dettatura del terzo (magari per farsi consigliare sotto un profilo legale), a condizione che il testatore sia capace di intendere e di volere, e non costretto sotto minaccia o inganno.

    Come opera il grafologo giudiziario

    Il grafologo giudiziario dovrà effettuare un'analisi comparativa avvalendosi di scritture il più possibili coeve, omogenee al documento e certamente autografe; dovrà prediligere sempre le scritture in originale; dovrà, altresì, acquisire informazioni sullo stato di salute del de cuius all'atto della redazione del testamento, nonché tentare di ricostruire le circostanze di luogo e di tempo. L'analisi peritale dovrà essere eseguita con l'ausilio di una apposita strumentazione tecnica come la lampada di Wood, il microscopio multi-spettrale, lenti di ingrandimento e strumenti di misurazione. Il caso della "mano guidata" (o costretta), si presenta tanto affascinante quanto estremamente delicato e complesso per il grafologo giudiziario designato, il quale dovrà condurre una indagine approfondita e minuziosa prima di rispondere al quesito sottopostogli.

    Autrice Dott.ssa Simona Rapisarda

    Foto: 123rf.com
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